(massima n. 1)
L’unificazione della sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, quando siano commesse più violazioni della stessa o di diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, riguarda soltanto l’ipotesi in cui tale pluralità di violazioni discenda da un unica condotta (concorso formale di violazioni) e pertanto non opera nel caso di condotte distinte (concorso materiale di violazioni). (Fattispecie riguardante distinte violazioni del divieto di sosta commesse in tempi diversi).