(massima n. 1)
L’utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall’art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.