In questo caso, se ci viene comminata una multa dai vigili, possiamo difenderci provando lo “stato di necessità”?
Stando a quanto affermato dal Giudice di Pace di Cosenza, con la sentenza n. 55 del 2016, la risposta dovrebbe dirsi positiva.
Nel caso esaminato dal Giudice di Pace, il vigile aveva multato un automobilista che aveva parcheggiato in divieto di sosta allo scopo di consegnare alcuni medicinali alla compagna incinta, con gravidanza a rischio.
Ebbene, il Giudice di Pace ritiene di dover accogliere il ricorso promosso dall’automobilista in questione, in quanto risultava provato come l’automobilista si fosse trovato in uno “stato di necessità”.
In particolare, il giudice osserva come il fatto di dover consegnare, con urgenza, i farmaci alla compagna che stava portando a termine una gravidanza che era stata qualificata come “a rischio”, integrava la fattispecie dello “stato di necessità”, concetto disciplinato espressamente dal codice penale all’art. 54, ma utilizzabile anche nel caso della sanzione amministrativa di cui si tratta.
Va osservato che tale disposizione esclude che possa essere punito “chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
In altri termini, ciò significa che se un soggetto tiene un comportamento che rientra in una fattispecie di reato, egli non potrebbe essere punito se il fatto stesso è stato commesso per l’assoluta necessità di evitare un grave pericolo in capo ad una determinata persona, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità e sempre che tale pericolo non sia evitabile in altro modo.
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di Pace ritiene che, essendo stata improrogabile e urgente la consegna dei medicinali alla compagna incinta dell’imputato, lo stesso non poteva ritenersi punibile, proprio per la sussistenza della causa di esclusione della punibilità rappresentata dallo “stato di necessità”.
Infatti, il Giudice di Pace precisa come tale causa di esclusione della punibilità non richieda necessariamente che il pericolo di danno sussista in concreto, essendo sufficiente che il soggetto che infrange il codice della strada, abbia commesso l’infrazione nella convinzione di trovarsi in una situazione di grave pericolo per un’altra persona.
Nello specifico, quindi, poiché l’automobilista sapeva che la gravidanza della compagna era “a rischio”, risultava evidente che egli avesse parcheggiato in divieto di sosta proprio perché convinto che, un ritardo nella consegna dei medicinali, avrebbe potuto mettere in pericolo la vita della donna stessa e del bambino che portava in grembo.
Di conseguenza, il Giudice di Pace ritiene di dover accogliere le argomentazioni svolte dal ricorrente, annullando la multa per divieto di sosta all’automobilista in questione, stante la sussistenza della causa di esclusione della punibilità, rappresentata dallo “stato di necessità”.