(massima n. 1)
Dal combinato disposto degli artt. 2, comma primo, e 3, n. 33, del codice della strada — i quali definiscono rispettivamente come strada «l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali», e come marciapiede la «parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni» — si desume che, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 158, comma primo, lett. h), del medesimo codice, che vieta la sosta «sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione», è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell’area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento al diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio.