(massima n. 1)
Anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 d.lgs. (nella specie il divieto di fermata e sosta su area riservata allo stazionamento di bus di cui al comma 2 lett. d) della norma citata), per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che è indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili.