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Articolo 30 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Fabbricati, muri e opere di sostegno

Dispositivo dell'art. 30 Codice della strada

1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.

3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.

4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.

6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.

7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.

8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

Massime relative all'art. 30 Codice della strada

Cass. civ. n. 18258/2015

In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada è tenuto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, cod. strada, a provvedere alla manutenzione dell’opera di sostegno realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza che assuma rilievo l’esistenza di una attitudine accessoria dell’opera (o del muro) a delimitare e a conformare la sede viaria.

Cass. pen. n. 652/2000

L'art. 30 del nuovo c.s., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialità rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione più ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumità soltanto con riferimento alla «viabilità». L'art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non è richiesta dall'art. 30 del nuovo c.s.

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Consulenze legali
relative all'articolo 30 Codice della strada

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. S. chiede
martedì 02/04/2024
“Buongiorno, in merito all'art.30 del codice della strada avrei il seguente quesito:<br />
nell'eventualità in cui si sanzionasse un condominio privo di amministratore costituito da 4 unità abitative con 4 proprietari differenti, il verbale di contestazione va redatto per ciascuno dei 4 proprietari (in concorso fra loro ex art.197 cds) quindi un verbale da 450 euro che deve essere fatto ad ognuno dei proprietari, oppure va fatto un solo verbale da 450 euro da dividere per ogni condomino? C'è qualche riferimento normativo? Grazie in anticipo”
Consulenza legale i 09/04/2024
Premesso che purtroppo non è stato reperito un precedente giurisprudenziale specifico, per rispondere al quesito è possibile fare riferimento agli artt. art. 196 del Codice della strada e art. 197 del Codice della strada.
Tali articoli riflettono il disposto degli artt. 5 e 6, L. n. 698/1981, testo normativo di riferimento generale per quanto riguarda le sanzioni amministrative.
Sulla base di tali norme, si può distinguere il concorso di persone, che comporta l’applicazione della sanzione a ciascun concorrente, dalla responsabilità in solido, che comporta l’applicazione di una sola sanzione, che può essere richiesta per intero a ciascun responsabile solidale.
Le norme sopra richiamate in tema di responsabilità solidale sembrano prevedere la presenza di un trasgressore e di uno o più altri soggetti che per la loro relazione con il bene sono chiamati a rispondere appunto in solido col primo (ad es. conducente e proprietario drl veicolo).
Invece, le norme sul concorso sembrano contemplare più trasgressori, che con la propria condotta contribuiscono a causare l’illecito.
Questa seconda ipotesi sembra più corrispondente alla situazione descritta nel quesito, in cui vi sono più trasgressori (i condomini, sui quali grava pro quota l’onere di mantenere il bene) che si trovano in identica posizione e che contribuiscono all’illecito.
Vi è quindi il rischio che vengano sanzionati non come responsabili in solido, ma ciascuno con distinta contestazione.

M. M. chiede
martedì 24/10/2023
“Buongiorno,
a giugno 2023, mio marito, con cui sono in comunione dei beni, ha acquistato un terreno in comune di YYY. Il muro è sovrastante la strada comunale Via XXX. Essendo in zona a vincolo idrogeologico abbiamo avviato le pratiche per ottenere i permessi necessari che sono recentemente arrivati. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di 75 mq, lungo 30 m e alto di media 2.5 m, da un massimo di 2.90 m a un minimo di 1.5 (costeggia strada in salita). Sarà realizzato in cemento armato e rivestito in pietre (vedi stralcio progetto). Avendo già letto precedentemente i vostri e altri pareri inerenti la promiscuità di utilità (art 30 c. 4 e 5 del CDS), il 6/7/23 ho scritto una Pec al Comune di YYY chiedendo quali sono gli estremi di legge vigenti in Liguria inerenti l'argomento. Mai ottenuta risposta. Vi chiedo pertanto un parere al fine di recarmi presso gli uffici preposti del Comune preparata per argomentare le mie ragioni.
Allego: Stralcio cartografico della zona con indicato il mappale e la strada comunale, copia della pec, stralcio del progetto del muro, alcune foto dello stato attuale.
Grazie”
Consulenza legale i 30/10/2023
Innanzitutto, da una ricerca effettuata sul sito del Comune di Genova, non sono emerse norme regolamentari che disciplinano in modo diverso, rispetto alla normativa primaria, il tema della manutenzione dei muri prospicienti le strade pubbliche.

L’analisi della questione, quindi, verterà sull’interpretazione dell’art. 30, commi 4 e 5, del Codice della Strada come declinata nella giurisprudenza di merito amministrativa, in particolare da quella ligure.

Si rimanda alla lettura integrale dell'art. 30 del Codice della strada.

Il successivo art. 31 del Codice della strada, rubricato manutenzione delle ripe, stabilisce:
"1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674. 3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
".

Le due norme delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento.

Altro è il caso delle opere di sostegno in relazione alle quali è previsto un regime differenziato a seconda si tratti di strada di nuova costruzione in relazione alla quale l'intero costo è sopportato dall'ente ovvero ripartito a seconda dell'utilità negli altri casi.

Si segnala, inoltre, che in molteplici sentenze il Tar Genova ha chiarito, quanto al riparto degli obblighi tra privato cittadino ed Amministrazione che l'onere manutentorio dei muri di sostegno lungo le strade può essere accollato all'amministrazione, sia pure in concorso, nel solo caso in cui l'opera consegua anche la stabilità della strada; al di fuori di tale ipotesi, ai sensi degli art. 30 e art. 31 del Codice della strada, l'obbligo di intervento e le spese conseguenti fanno carico al solo proprietario (Tar Liguria - Genova, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; 29 gennaio 2016, n. 95).

Tale sistema, peraltro, come ricordato dalla giurisprudenza, non è derogabile neppure con l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dell'amministrazione, con la conseguenza che quest’ultima potrebbe certamente provvedere direttamente in via d'urgenza ma non potrebbe addossare i relativi oneri al privato se non nei limiti sopra previsti.

GILIOLA C. chiede
mercoledì 09/09/2020 - Toscana
“Salve, ho un problema con la provincia di (omissis) riguardo la sp 55.
I muretti fronteggianti la strada della sp 55 in sasso costruiti nel lontano passato dalla provincia sono ora in cattivo stato e pericolosi per il transito.
Ora , il mio poggio ha come sostegno parte di questi muretti che negli ultimi mesi sono stati oggetto di grufolamento da parte dei cinghiali. Parte del muretto ha ceduto con conseguente scivolamento terra.Buona parte è pericoloso, prossimo al cedimento.
12/15 anni fa successe la stessa cosa. La provincia si premurò di riparare il muretto e metterlo in sicurezza. ci fu detto anche di rispettare 1 mt. dal muretto al momento della falciature erba perché di loro competenza e muretto di loro responsabilità essendo loro di proprietà. Un ingegnere della provincia segui il lavoro e niente di niente noi pagammo.
Ora avvertita la provincia della pericolosità del muretto mi si fa riferimento all'art 30 co. 1 del vigente codice della strada.
ok letto, ma mi domando perché ora devo essere io a pagare quando vi è un precedente che dimostra che il muretto di proprietà della provincia e che già fu rimesso in sesto da loro io devo ora pagare.
Il muretto è storico, fatto a sassi, io non posso permettermi di rifarlo come in origine al massimo in cemento. E' possibile....
Spero di essermi spiegata in maniera chiara, grazie per l'attenzione
Attendo una vostra risposta”
Consulenza legale i 16/09/2020
Per comprendere come debbano essere ripartite le spese di riparazione delle opere di sostegno realizzate lungo le strade è necessario avere riguardo alla concreta funzione da esse svolta, ai sensi dell’art. 30, commi 4, 5 e 6, D. Lgs. n. 285/92 (Codice della strada).
In particolare, la norma in esame distingue tre diverse ipotesi, dalle quali conseguono tre diversi regimi di ripartizione delle spese:
1) opere che assolvono la funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato;
2) opere finalizzate soltanto a mantenere la stabilità o la conservazione della strada;
3) opere a scopo “promiscuo”, ossia che adempiono contemporaneamente ad entrambe le finalità suddette.

Nel primo caso, gli oneri di manutenzione dell’opera di sostegno vengono sostenuti dal solo proprietario del fondo adiacente alla strada (Cassazione civile, sez. II, 17 settembre 2015, n. 18258).
Se la sola funzione delle opere di sostegno consiste nella stabilità o conservazione delle sede stradale, il soggetto chiamato a realizzare le opere manutentive e di riparazione è, invece, l'ente proprietario della strada, senza la possibilità di accollare alcuna spesa al privato (Consiglio di Stato, sez. V, 16.6.2010, n. 3805; T.A.R. Trento, sez. I, 12 marzo 2015, n. 85; T.A.R. Genova, sez. II, 23 novembre 2011, n. 1595).
Infine, in caso di opere promiscue, il costo andrà diviso tra proprietario del fondo e ente proprietario della strada, ed il riparto viene stabilito con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico (T.A.R. Genova, sez. I, 26 agosto 2019, n. 704; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2016, n. 95; T.A.R. Firenze, sez. III, 24 gennaio 2006, n. 171).
Si precisa che tale criterio si applica indipendentemente dal regime proprietario degli immobili coinvolti ed anche quando i rispettivi confini siano incerti (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4767; T.A.R. Trento, sez. I, 12 marzo 2015, n. 85).

Pertanto, l’affermazione della Provincia che fa discendere dalla mera proprietà del fondo l’obbligo di provvedere alla manutenzione dei muretti in sasso non pare rispettosa del disposto dell’art. 30 del Codice della Strada, come interpretato da costante giurisprudenza.
Nel caso di specie non è nota allo scrivente la funzione del manufatto, ma la circostanza che esso sia stato realizzato dalla Provincia e che la stessa si sia già occupata in passato di curarne la conservazione depone a favore della possibilità di attribuire, in tutto o in parte, i costi di manutenzione a tale Ente.
È opportuno, comunque, far presenti quanto prima per iscritto tali dati di fatto alla Provincia, insistendo perché essa provveda a proprie spese agli interventi conservativi o di rifacimento del muretto in parola e, comunque, respingendo per le ragioni suddette la tesi secondo cui tali costi andrebbero posti a carico del solo proprietario.


Rodolfo G. chiede
giovedì 15/02/2018 - Liguria
“Sono comproprietario di un terreno di cui una parte fu espropriata dalla Provincia di ...omissis.... nei primi anni '60 per la realizzazione di una strada provinciale a valle del terreno stesso (si tratta del centro abitato del Comune di ...omissis..., provincia di ...omissis...). La provincia costruì al tempo un muro (con tanto di targa affissa sul medesimo recante la data di allora e la scritta: “Opera realizzata dal Ministero dei Lavori Pubblici”) a contenzione del terreno. A seguito di abbondantissime piogge del novembre 2016 e di analogo periodo del 2017 il muro necessita di interventi strutturali importanti. Considerato che finora non sono riuscito a reperire l'atto relativo all'esproprio né altra documentazione, a chi spettano le sperse di ristrutturazione del muro? Sarebbe possibile appellarsi ad eventi atmosferici di particolare intensità?

Consulenza legale i 22/02/2018
Da quanto esposto nel quesito sembra che il muro di cui si discute sia stato realizzato dall’ente pubblico sia per fare da contenimento al terreno soprastante che per garantire la stabilità e conservazione della strada provinciale posta a valle del terreno stesso.
In casi come questo, purtroppo, non è semplice individuare con estrema certezza il soggetto tenuto a sopportare le spese di conservazione e manutenzione del muro, assolvendo di fatto quel muro ad una duplice funzione.

Intanto, va decisamente esclusa l’applicazione della regola civilistica dettata dall’art. 887 c.c., secondo cui il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo (regola secondo la quale, dunque, tutte le spese dovrebbero gravare in via esclusiva sul proprietario del terreno); a tale regola, infatti, non può farsi ricorso tutte le volte in cui il dislivello tra il terreno di proprietà privata e la nuova sede stradale abbia origine artificiale e sia stato determinato da una suddivisione in due porzioni del terreno appartenente all’unico proprietario (ciò che si presume sia proprio accaduto nel caso di specie).

Fatta questa considerazione, la normativa specifica a cui fare riferimento la si può rinvenire nel D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ossia nel codice della strada.
In particolare, ai sensi dell’art. 30 comma 4 del suddetto codice, occorre così distinguere:
  1. se il muro o l’opera di sostegno in genere ha come funzione quella di dare stabilità e consentire la conservazione delle strade, obbligato alle opere manutentive e di riparazione sarà l’ente proprietario della strada;
  2. se lo scopo di tali manufatti è unicamente quello di difesa e sostegno dei fondi adiacenti, soggetto obbligato all’esecuzione delle suddette opere è il proprietario del fondo stesso.
L’incertezza, dunque, può nascere dalla difficoltà di stabilire quale delle due funzioni sopra citate svolga il muro in questione, tenendosi conto comunque che il legislatore si è preoccupato di disciplinare anche le ipotesi per le quali possano sussistere dei dubbi; dispone, infatti, il comma 5 dello stesso art. 30 codice della strada che, nell’ipotesi in cui il muro abbia una funzione promiscua, le spese di riparazione e manutenzione vanno suddivise in ragione dell’interesse.

E’ anche vero, tuttavia, che secondo la disciplina civilistica sulla responsabilità aquiliana, il proprietario è tenuto ad esercitare un potere di vigilanza e di custodia su tutti quei beni che possano procurare danno a terzi.
Ed è proprio sulla scorta di tale principio che si ritiene debba essere letto il successivo art. 31 del codice della strada, il quale impone ai proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire, a seguito di franamenti o cedimenti, danni non soltanto al corpo stradale, ma anche ai muri ed in generale alle opere di sostegno di cui al precedente art. 30, per i quali ultimi, tuttavia, tornano ad applicarsi le regole prima viste.

In conclusione, dunque, occorre in primo luogo cercare di stabilire quale sia la concreta funzione svolta dal muro, se di solo contenimento del terreno soprastante o anche di stabilità o conservazione della strada e, qualora svolga di fatto svolga entrambe le funzioni, sia il proprietario del terreno laterale che l’ente proprietario del muro e della strada saranno tenuti a concorrere alle spese di cui quel muro necessiti secondo i criteri e le modalità analiticamente dettate dal comma 5 dell’art. 30 Codice della strada.

Nessuna preoccupazione può destare il fatto che non si riescano a rinvenire i titoli relativi all’esproprio, in quanto nell’ipotesi in cui non sia possibile desumere dalla mappe catastali la titolarità di un bene, la proprietà deve ritenersi a favore del soggetto che ha realizzato l’opera; nel caso di specie la proprietà sarebbe della provincia, in quanto questa risulta essere stata artefice della strada e del relativo muro di contenimento.

Data l’incertezza sopra delineata, ciò che può consigliarsi come primo passo da compiere è di inoltrare, anche a mezzo PEC, una segnalazione di pericolo al Sindaco ed al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui si trova la strada, nonché al Presidente della Provincia interessata ed al Prefetto competente, invitando i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento volto a garantire la sicurezza stradale per il pericolo che da un eventuale crollo di quel muro ne può derivare.

Qualora i destinatari adducano che il muro è stato danneggiato a causa del cedimento del terreno, si potranno presentare delle osservazioni scritte ex Legge 241/1990, attraverso cui si potrà cercare di far valere la tesi che in realtà quel muro ha precipuamente funzione di garantire la stabilità e conservazione della strada, chiedendo l’applicazione di quanto disposto dall’art. 30 codice della strada.

Se anche a seguito di tali osservazioni non dovesse ottenersi alcun intervento da parte dell’ente pubblico, non resta altra strada che quella di affidarsi alla giustizia.

Per tale eventualità vuole segnalarsi una interessante sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 3805 del 16.06.2010, nella quale il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi proprio su un caso simile a quello qui esaminato.

Per quanto riguarda infine la possibilità di avvalersi di contributi per danni causati da eventi atmosferici particolarmente avversi, va detto che si tratta di una procedura alquanto lunga e complessa, la quale richiede a monte quanto meno una ordinanza firmata dal capo della Protezione civile, volta a far fronte a tutte le segnalazioni dei cittadini privati che hanno fatto richiesta di contributi in quanto danneggiati da calamità.


Fiorella F. chiede
mercoledì 21/09/2016 - Toscana
“una strada comunale è delimitata a valle da un muro in pietra. Il muro è alto m.2,50 di cui m. 1.00 è di sostegno della strada posta a quota superiore rispetto al campo adiacente di proprietà privata. Il muro è crollato sulla strada fino al livello strada. La porzione di muro di sostegno alla strada risulta piena di lacune, dilavata e non idonea a sostenere un nuovo eventuale muro. A chi spetta la ricostruzione del muro?”
Consulenza legale i 28/09/2016
La norma di partenza per individuare la risposta al quesito è l’art. 879, secondo comma, cod. civ., secondo il quale “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.”

Per quel che concerne le strade pubbliche, in particolare, il riferimento è il Decreto legislativo 285 del 30 aprile 1992, cosiddetto “Codice della Strada”, il quale - all’art. 30, intitolato “Fabbricati, muri e opere di sostegno” - così stabilisce: “1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
(…) 4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico (1).
(…) 8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 422 a Euro 1.695.”

Afferma sul punto la giurisprudenza: “In tema di costruzione di opere di sostegno a tutela delle strade, il proprietario del fondo adiacente alla strada è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 6, cod. strada, a provvedere alla manutenzione dell'opera di sostegno realizzata lungo la strada purché assolva alla funzione essenziale di contenimento del terreno di proprietà del privato (nella specie, sovrastante il percorso stradale), senza che assuma rilievo l'esistenza di una attitudine accessoria dell'opera (o del muro) a delimitare e a conformare la sede viaria.” (Cassazione civile, sez. II, 17/09/2015, n. 18258) e “Ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, c. strada, se la funzione delle opere di sostegno consiste nella stabilità o conservazione delle strade, è chiamato a realizzare le opere manutentive e di riparazione l'ente proprietario della strada, mentre se lo scopo è quello unicamente di difesa e sostegno dei fondi adiacenti, il soggetto obbligato è il proprietario di quei fondi. Quando, invece, come nella fattispecie, il muro di sostegno appare direttamente funzionale sia alla stabilità e alla conservazione della strada ma, al contempo, ha anche una funzione di sostegno del terreno sovrastante, trova applicazione il comma 5 del predetto art. 30, il quale prevede che la spesa per la riparazione delle opere di sostegno si divida in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.” (T.A.R. Trento - Trentino-Alto Adige, sez. I, 12/03/2015, n. 85).

Dalla descrizione dello stato dei luoghi contenuta nel quesito pare proprio che il caso di specie debba ricondursi alla seconda delle ipotesi prospettate dalla norma, ovvero – essendo i due fondi a dislivello per cui la strada pubblica si trova in alto e il campo privato in basso – sarà il Comune o comunque l’ente pubblico di competenza a doversi fare carico della manutenzione di un muro che non ha, di fatto, alcuna utilità per il privato mentre ha sicuramente l’essenziale scopo di contenere la via pubblica.

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