(massima n. 1)
L'art. 30 del nuovo c.s., il quale prevede e sanziona in via amministrativa l'obbligo di conservazione dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere fronteggianti le strade «in modo da non compromettere l'incolumitą pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze» non ha carattere di specialitą rispetto alla contravvenzione prevista dall'art. 677 c.p., che punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. Detta seconda disposizione normativa ha, infatti, un ambito di applicazione pił ampio rispetto alla prima, che tutela la pubblica incolumitą soltanto con riferimento alla «viabilitą». L'art. 677 c.p., inoltre, richiede che trattisi di un edificio o costruzione «che minacci rovina», mentre tale condizione non č richiesta dall'art. 30 del nuovo c.s.