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Articolo 31 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Manutenzione delle ripe

Dispositivo dell'art. 31 Codice della strada

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 641.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 31 Codice della strada

Cass. civ. n. 10112/2000

Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, o lo scoscendimento del terreno, o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, l’obbligo predetto è a carico di questi ultimi.

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