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Articolo 12 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata

Dispositivo dell'art. 12 bis Codice della strada

(1)1. Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività.

2. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

5. L'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.

6. Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo è possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 49 comma 5-ter lettera d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

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Consulenze legali
relative all'articolo 12 bis Codice della strada

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R. C. chiede
venerdì 12/01/2024
“Nostro quesito Precedente
Buongiorno. Sono un concessionario di parcheggi a pagamento. L'art. 12-bis comma 5 del Codice della Strada riporta " i comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali''. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
La mia domanda è: La possibilità di recuperare la tariffa evasa è un nostro diritto o devo essere autorizzato dall'Ente? Sicuramente le modalità operative e gli importi sono da negoziare. La frase ''i comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare .....'' il verbo possono mette in dubbio se è un nostro diritto oppure se dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Di solito nei capitolati dei bandi viene indicato la possibilità di fare il recupero. In altri bandi invece no. Vorrei gentilmente sapere come ci dobbiamo muovere per recuperare la tariffa evasa.
Cordiali saluti
Vostra risposta
Sulla base della formulazione letterale della norma, si deve concludere che la possibilità di procedere all’esecuzione forzata per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento da parte degli utenti delle tariffe per i parcheggi non sia un diritto del concessionario, ma debba essere espressamente conferita dall’ente pubblico.
L’utilizzo dell’espressione “possono conferire”, infatti, conferma che si tratta di una facoltà attribuita al Comune, ma non di un obbligo, che la P.A. può decidere di esercitare o meno, negoziando eventualmente le modalità operative con il soggetto eventualmente incaricato.
Bisogna ricordare, infatti, che il soggetto titolare del diritto di credito rimane il Comune, che come tale è l’unico legittimato a procedere al recupero del credito stesso, mentre il privato concessionario può esercitare tale specifica facoltà solo nei limiti oggetto della concessione (in breve, solo se il bando la contempla).
Nelle ipotesi in cui il bando non attribuisca anche tale incarico aggiuntivo, a rigore è il Comune che si deve occupare di promuovere le azioni contro gli utenti che non hanno versato il dovuto.
Si consiglia, in tal caso, di inviare una comunicazione formale al Comune esponendo la situazione e chiedendo che l’ente si attivi per il recupero dei crediti o, in alternativa, invitandolo a negoziare al fine di attribuire al concessionario la facoltà prevista dall’art. 12 bis, Codice della strada.
Per rafforzare tale comunicazione, si dovrebbe inoltre verificare (ed eventualmente richiamare nella comunicazione rivolta alla P.A.) la presenza di eventuali clausole nella concessione ricevuta che consentano il recesso del concessionario in caso di perdite economiche o nel caso in cui il Comune non proceda a recuperare le somme dovute dai debitori insolventi.

Nuovo quesito

Un Ente, dove gestiamo i parcheggi blu, non sta procedendo a recuperare le somme dovute per evasione Tariffaria. Inoltre, la Polizia Locale, non sta collaborando per l’accertamento delle violazioni commesse dai trasgressori nelle aree limitrofe alle aree soggette a pagamento che abbiamo in concessione consentendo le autovetture di sostare gratuitamente, violando il codice della strada per altre infrazioni (tipo divieto di sosta o altro) non pagando il parcheggio. Inoltre, ll comandante della Polizia Locale (Responsabile dell’Ente per questo appalto) non permette ai nostri ausiliari del traffico (in possesso di decreto del sindaco che li abilita anche a verbalizzare altre infrazioni come divieto di sosta e fermata nelle nostre aree in concessione) di verbalizzare le infrazioni commesse da trasgressori secondo l’art. 12bis del codice della strada
In questo caso, anche se non previsto nel contratto (poiché il contratto riporta solamente le voci di risoluzione da parte dell’Ente) possiamo recedere dal contatto oppure possiamo quantificare un danno? Possiamo costringere l’Ente a recuperare la tariffa evasa dagli utenti considerato che in percentuale, secondo il contratto di concessione, ci spetta una percentuale sulle tariffe?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/02/2024
Dalla lettura della lex specialis emerge che le tariffe relative alla sosta a pagamento siano riscosse dal concessionario nelle aree di parcheggio e che i relativi pagamenti delle soste siano introitate dallo stesso concessionario salvo poi versamento di una percentuale al Comune.

Alcun riferimento è contenuto nel capitolato relativo alla possibilità per la concessionaria di riscuotere le tariffe dovute e non pagate dagli automobilisti fruitori del servizio.
Si segnala, sul punto, che l’ANAC, chiamata a rendere un parere pre-contenzioso, su una questione analoga ha ritenuto legittimo il capitolato speciale che non prevedeva la facoltà del concessionario di recuperare direttamente la tariffa in quanto “il valore del servizio oggetto della concessione non è predeterminabile, se non in via presuntiva, in quanto condizionato dalla domanda effettiva. Risulta non agevole procedere ad un calcolo preciso del flusso totale di utenti che usufruiranno di fatto del servizio e dunque, non appare possibile determinare con certezza gli effettivi flussi di cassa derivanti dall’erogazione del servizio stesso. Pertanto, la remuneratività della gestione del servizio è legata ai livelli di utenza e in capo al concessionario grava il rischio dell’eventuale inadempimento da parte degli utenti.” (Parere ANAC n.113 del 22/12/2014).

In altri termini, l’inadempimento degli utenti rientrerebbe nell’alea normale del contratto di concessione e non giustificherebbe alcun recesso diversamente da quanto è stato esposto nell’ambito del parere relativo al quesito Q202435741.

In risposta al quesito, quindi, l’unica via che pare percorribile è quella di chiedere al Comune di rinegoziare il contratto di concessione al fine di attribuire al concessionario la facoltà prevista dall’art. 12 bis, Codice della strada.


R. C. chiede
lunedì 20/11/2023
“Buongiorno. Sono un concessionario di parcheggi a pagamento. L'art. 12-bis comma 5 del Codice della Strada riporta " i comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali''. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
La mia domanda è: La possibilità di recuperare la tariffa evasa è un nostro diritto o devo essere autorizzato dall'Ente? Sicuramente le modalità operative e gli importi sono da negoziare. La frase ''i comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare .....'' il verbo possono mette in dubbio se è un nostro diritto oppure se dobbiamo chiedere l'autorizzazione. Di solito nei capitolati dei bandi viene indicato la possibilità di fare il recupero. In altri bandi invece no. Vorrei gentilmente sapere come ci dobbiamo muovere per recuperare la tariffa evasa.
Cordiali saluti

Consulenza legale i 27/11/2023
Sulla base della formulazione letterale della norma, si deve concludere che la possibilità di procedere all’esecuzione forzata per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento da parte degli utenti delle tariffe per i parcheggi non sia un diritto del concessionario, ma debba essere espressamente conferita dall’ente pubblico.
L’utilizzo dell’espressione “possono conferire”, infatti, conferma che si tratta di una facoltà attribuita al Comune, ma non di un obbligo, che la P.A. può decidere di esercitare o meno, negoziando eventualmente le modalità operative con il soggetto eventualmente incaricato.
Bisogna ricordare, infatti, che il soggetto titolare del diritto di credito rimane il Comune, che come tale è l’unico legittimato a procedere al recupero del credito stesso, mentre il privato concessionario può esercitare tale specifica facoltà solo nei limiti oggetto della concessione (in breve, solo se il bando la contempla).
Nelle ipotesi in cui il bando non attribuisca anche tale incarico aggiuntivo, a rigore è il Comune che si deve occupare di promuovere le azioni contro gli utenti che non hanno versato il dovuto.
Si consiglia, in tal caso, di inviare una comunicazione formale al Comune esponendo la situazione e chiedendo che l’ente si attivi per il recupero dei crediti o, in alternativa, invitandolo a negoziare al fine di attribuire al concessionario la facoltà prevista dall’art. 12 bis, Codice della strada.
Per rafforzare tale comunicazione, si dovrebbe inoltre verificare (ed eventualmente richiamare nella comunicazione rivolta alla P.A.) la presenza di eventuali clausole nella concessione ricevuta che consentano il recesso del concessionario in caso di perdite economiche o nel caso in cui il Comune non proceda a recuperare le somme dovute dai debitori insolventi.