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Articolo 150 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Provvedimenti a seguito del ricorso

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 150 Codice della privacy

Sezione abrogata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.]

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Alexander P. chiede
martedì 16/01/2018 - Lombardia
“Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 501 del 23.11.2017 ha "condannato" Telecom Italia al pagamento delle spese processuali (allegato). I 30 giorni sono trascorsi, senza che Telecom Italia abbia proposto ricorso. Fino adesso non hanno pagato e dubito che lo faranno. Cosa posso fare per farmi restituire i 200€? Posso anche esigere il pagamento della presente consulenza?”
Consulenza legale i 18/01/2018
Per rispondere al quesito in esame, occorre in primo luogo individuare la natura giuridica del provvedimento emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
A tal proposito, occorre far riferimento all’art. 150 del D.Lgs 196/2003 (il cd. Codice Privacy) che al comma 6 prevede espressamente: “In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.”.

Ebbene, come fatto presente nel quesito, i 30 giorni dalla comunicazione per l’eventuale opposizione sono trascorsi (su tale aspetto, teniamo comunque presente che il ricorso è un atto che va depositato in tribunale il quale emette poi il decreto di fissazione udienza che va notificato all’altra parte e pertanto, in linea ipotetica, tale atto potrebbe anche essere in corso di notifica).

Ad ogni modo, in caso di mancata opposizione, il provvedimento -per espressa previsione normativa, come sopra specificato- costituisce titolo esecutivo. Ciò significa che, in forza di questo, è possibile iniziare l'esecuzione forzata per il recupero del credito in caso di mancato adempimento spontaneo a quanto in esso previsto.
Per fare ciò, occorre in primo luogo notificarlo unitamente ad atto di precetto alla parte soccombente. Quest’ultima avrà dieci giorni di tempo per pagare, decorsi i quali si potrà iniziare il pignoramento.

In risposta quindi alla domanda contenuta nel quesito, per ottenere il pagamento dei 200 euro occorre attivare una procedura di recupero forzoso del credito che inizia con la notifica del precetto unitamente al provvedimento del Garante. Il tutto, con l'assistenza di un avvocato.
Il rimborso del pagamento della presente consulenza non può essere invece chiesto alla controparte in quanto non facente parte del titolo esecutivo.
In ogni caso, prima di intraprendere azione esecutiva, suggeriamo di provare a richiedere in modo formale (a mezzo lettera raccomandata) il pagamento del dovuto.