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Articolo 105 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rimessione al primo giudice

Dispositivo dell'art. 105 Codice del processo amministrativo

1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.

2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all'articolo 87, comma 3.

3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.

Spiegazione dell'art. 105 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare i casi di rimessione al primo giudice.
In particolare, si prevede che il Consiglio di Stato rimetta la causa al giudice di primo grado nel caso in cui annulli la sentenza di prime cure a causa di una
- mancanza di contraddittorio;
- lesione del diritto di difesa di una delle parti.

Occorre precisare che tali casi – come chiarito dalle importanti pronunce dell’Adunanza Plenaria nn. 10 /2018 e 11/2018 – sono tassativi. Non è ammessa, pertanto, l’interpretazione analogica.
Con tali pronunce, il Supremo Consesso amministrativo ha peraltro rilevato che non danno luogo ad annullamento con rinvio le seguenti ipotesi:
  • erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità;
  • violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
In caso di rimessione, per la continuazione del processo innanzi al primo giudice è necessario un atto di impulso di parte. Le parti, infatti, devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.

Qualora si verifichi una delle sopra elencate evenienze, il Consiglio di Stato, se non rimette la causa al primo giudice, può alternativamente:
  1. dichiarare la nullità della sentenza;
  2. riformare la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio.

Massime relative all'art. 105 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 4582/2019

I giudizi di impugnazione delle sentenze declinatone della giurisdizione sono soggetti ai termini dimezzati, rispettivamente di tre mesi per la notificazione del ricorso e quindici giorni per il relativo deposito, ex artt. 87 e 105 del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 4243/2019

In ambito amministrativo le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010 non sono suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive atteso il loro carattere eccezionale e tassativo.

Cons. Stato n. 3646/2019

Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. In particolare, non può rientrarvi la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado. L'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa. Fa eccezione a questa ipotesi il caso in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice decida su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente. In questi casi la rimessione al primo giudice si riscontra in ragione del ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, perché priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale.

Cons. Stato n. 3457/2019

Nel processo amministrativo, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.

Cons. Stato n. 3456/2019

Nel processo amministrativo, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010 hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. In particolare, non può rientrarvi la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado.

Cons. Stato n. 3222/2019

L'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, c.p.a., ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa. Fa eccezione a questa ipotesi il caso in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice decida su diversa domanda, ovvero sulla domanda fatta valere in giudizio il giudice di primo grado abbia pronunciato con motivazione inesistente o apparente. In questi casi la rimessione al primo giudice si riscontra in ragione del ricorrere della fattispecie della nullità della sentenza, perché priva degli elementi minimi idonei a qualificare la pronuncia come tale. (Conferma Tar Marche, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 103). L'omessa pronuncia su alcune censure non comporta la rimessione della causa al primo giudice. Le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 cod. proc. amm. hanno, infatti, carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. In particolare, non può rientrarvi la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente, rientrandovi invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado. (Conferma Tar Marche, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 103). Nel processo amministrativo, l'omessa pronuncia su una o più censure proposte con il ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo, tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado ex art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo sul merito della causa.

Cons. Stato n. 3071/2019

Va annullata la sentenza ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 104/2010, con rimessione della causa al TAR qualora l'udienza di trattazione in primo grado si sia svolta in assenza del difensore della parte in mancanza della ricezione del decreto di fissazione dell'udienza e ciò in quanto è di fatto mancato il contraddittorio.

Cons. Stato n. 14/2018

In coerenza con il generale principio dell'effetto devolutivo/sostitutivo dell'appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un'ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello, anche in questo caso, ravvisato l'errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.

Cons. Stato n. 11/2018

In coerenza con il generale principio dell'effetto devolutivo/sostitutivo dell'appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall'art. 105 Cod. proc. amm. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive.

L'erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado non costituisce, di per sé, un caso di annullamento con rinvio, in quanto la chiusura in rito del processo, per quanto erronea, non determina, ove la questione pregiudiziale sia stato oggetto di dibattitto processuale, la lesione del diritto di difesa, né tantomeno un caso di nullità della sentenza o di rifiuto di giurisdizione.

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un'ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell'effetto sostitutivo dell'appello, anche in questo caso, ravvisato l'errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.

Costituisce un'ipotesi di nullità della sentenza che giustifica l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione. Esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità tale da collocare la motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" di cui all'art. 111, comma 5, Cost.

La disciplina dei rapporti tra giudice di primo grado e giudice d'appello ha natura indisponibile, il che implica che, fermo restando l'onere di articolari specifici motivi di appello e il generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione, nei casi di cui all'art. 105 Cod. proc. amm., il giudice d'appello deve procedere all'annullamento con rinvio anche se la parte omette di farne esplicita richiesta o chiede espressamente che la causa sia direttamente decisa in secondo grado. Viceversa, nei casi in cui non si applica l'art. 105 Cod. proc. amm., la possibilità per il giudice di appello di pronunciarsi sulla domanda o sulle domande non esaminate in primo grado o erroneamente dichiarate irricevibili, inammissibili o improcedibili, presuppone necessariamente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, tali domande siano oggetto di rituale riproposizione, operando, altrimenti, la presunzione di rinuncia stabilita dallo stesso articolo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dell'appello proposto senza assolvere all'onere di riproposizione.

Cons. Stato n. 1668/2017

È nulla, per violazione delle regole del contraddittorio, con conseguente rinvio al primo giudice per la decisione del merito della controversia, una sentenza pronunciata dal G.A., nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione e, in particolare, nel caso in cui la Segreteria del TAR abbia effettuato la comunicazione dell'udienza di discussione ad un indirizzo PEC errato, non rispondente a quello effettivo del difensore della parte.

Cons. Stato n. 1211/2015

Non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio processuale nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia sollevato ex officio una questione di inammissibilità, ma abbia proceduto a rilevare una sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla definizione del rapporto giuridico in questione sulla scorta dei fatti e della documentazione di causa. Trattasi, com'è evidente, di una statuizione che rientra nei poteri di definizione dei motivi della controversia, rimessa totalmente al giudice e che può essere eventualmente contestata in sede di appello quanto al merito del decisum, senza che la dichiarata improcedibilità possa aver dato luogo a quale che sia violazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 4374/2014

Nel processo amministrativo, l'omessa, insufficiente o non corretta acquisizione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado non dà luogo ad un vizio di procedura cui possa seguire l'annullamento della sentenza impugnata in appello con rinvio della causa al primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello consente di porre rimedio ad ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell'attività istruttoria.

Cons. Stato n. 816/2013

In materia di notifica, non è ammissibile che la parte processuale che ha diligentemente assolto al proprio onere di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio sia pregiudicata nel proprio diritto di azione per ragioni ad essa non riconducibili. Ne consegue la non inammissibilità dell'impugnativa di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di omessa attivazione dell'ufficiale giudiziario della procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. e la conseguente rimessione in termini ex art. 105 c.p.a.

Cons. Stato n. 996/2011

L'erronea declaratoria di inammissibilità di una domanda da parte del Tar non ha per conseguenza l'annullamento con rinvio della sentenza, ma comporta che il giudice di appello decide nel merito ex art. 105, comma 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 8724/2010

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza di primo grado, che ha pronunciato su un ricorso proposto avverso una graduatoria concorsuale senza la previa corretta integrazione del contraddittorio, va annullata con rinvio atteso che in assenza di un presupposto processuale non vale l'effetto devolutivo dell'appello, e la causa va rimessa al giudice di primo grado per la necessaria chiamata in giudizio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, a meno che detto giudice, utilizzando il potere riconosciutogli dall'art. 49, comma 2, dello stesso c.p.a., non ritenga che il ricorso sia manifestamente inammissibile, irricevibile, improcedibile o infondato.

Cons. Stato n. 8648/2010

La cognizione della controversia avente ad oggetto il provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, disponente la revisione della patente di guida, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché va annullato con rinvio al medesimo Tar, ai sensi dell'art. 105 comma 1, c.p.a., e per gli effetti di cui al comma 3 del citato art. 105, la sentenza del giudice amministrativo che ha declinato la propria giurisdizione.

Cons. Stato n. 7982/2010

Ai sensi dell'art. 105 c.p.a., va annullata con rinvio della controversia al primo giudice la sentenza di primo grado che sia stata emessa in forma semplificata nonostante la carenza del presupposto della formale informazione alle parti sul ricorso a tale tipo di pronuncia.

Cons. Stato n. 7510/2010

Laddove sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in primo grado dal Tar, il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata, senza ulteriore trattazione della causa, rinviandola al giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 105, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

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