(massima n. 1)
La cognizione della controversia avente ad oggetto il provvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada, disponente la revisione della patente di guida, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, sicché va annullato con rinvio al medesimo Tar, ai sensi dell'art. 105 comma 1, c.p.a., e per gli effetti di cui al comma 3 del citato art. 105, la sentenza del giudice amministrativo che ha declinato la propria giurisdizione.