(massima n. 1)
Laddove sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, declinata in primo grado dal Tar, il giudice di secondo grado non può che annullare la sentenza gravata, senza ulteriore trattazione della causa, rinviandola al giudice di primo grado, in applicazione dell'art. 105, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.