(massima n. 1)
È sufficiente ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo la costituzione in giudizio di uno solo dei controinteressati, in modo da rendere operativo l'obbligo per il giudice di integrare, ex art. 49 c.p.a., il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, rispetto alle altre parti del ricorso collettivo, eventualmente non costituiti.