(massima n. 1)
Non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio processuale nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia sollevato ex officio una questione di inammissibilità, ma abbia proceduto a rilevare una sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla definizione del rapporto giuridico in questione sulla scorta dei fatti e della documentazione di causa. Trattasi, com'è evidente, di una statuizione che rientra nei poteri di definizione dei motivi della controversia, rimessa totalmente al giudice e che può essere eventualmente contestata in sede di appello quanto al merito del decisum, senza che la dichiarata improcedibilità possa aver dato luogo a quale che sia violazione del diritto di difesa delle parti, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 105, comma 1, c.p.a.