(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza di primo grado, che ha pronunciato su un ricorso proposto avverso una graduatoria concorsuale senza la previa corretta integrazione del contraddittorio, va annullata con rinvio atteso che in assenza di un presupposto processuale non vale l'effetto devolutivo dell'appello, e la causa va rimessa al giudice di primo grado per la necessaria chiamata in giudizio dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, a meno che detto giudice, utilizzando il potere riconosciutogli dall'art. 49, comma 2, dello stesso c.p.a., non ritenga che il ricorso sia manifestamente inammissibile, irricevibile, improcedibile o infondato.