(massima n. 1)
È nulla, per violazione delle regole del contraddittorio, con conseguente rinvio al primo giudice per la decisione del merito della controversia, una sentenza pronunciata dal G.A., nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione e, in particolare, nel caso in cui la Segreteria del TAR abbia effettuato la comunicazione dell'udienza di discussione ad un indirizzo PEC errato, non rispondente a quello effettivo del difensore della parte.