(massima n. 1)
È inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale in relazione all'aspetto della regolamentazione delle spese di lite. Vi ostano, infatti, per un verso, la mancata formale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 104/2010 e, per un altro verso, la natura dell'attività richiesta, la quale implica la formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore, anziché (come consentito) la mera e semplice rilevazione di un'inesattezza o di un'omissione, rilevabile ictu oculi in base al tenore letterale e sistematico della sentenza.