(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 104/2010, l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado deve essere presentata allo stesso giudice che l'ha pronunciata, tuttavia, per ragioni di economia processuale, connesse al principio dell'assorbenza nell'appello di ogni vizio della sentenza impugnata, č consentito al giudice di secondo grado di accogliere direttamente la domanda di correzione in presenza di una erronea manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento da parte del primo Giudice.