(massima n. 1)
Il procedimento per la correzione dell'errore materiale, ex art. 86 c.p.a., č applicabile soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice e non anche a quelli delle parti nei loro atti che comportino l'erroneitā dei dati contenuti nel provvedimento giudiziario (nel caso di specie il nome della parte) (rigetta l'istanza di correzione di errore materiale).