(massima n. 1)
In pendenza del termine per l'impugnativa, l'errore materiale in cui si assume essere incorso il giudice di primo grado, ed emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 c.p.c. e 93 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato in quest'ultima sede assorbe anche quello volto alla correzione.