(massima n. 1)
Quando risulti evidente che il dispositivo dell'ordinanza cautelare rechi un contenuto diverso dal deliberato del Collegio quale emerge dalla motivazione, è applicabile, per analogia, l'art. 93 del regolamento 17 agosto 1907 n. 642, dettato per le sentenze, e si può ordinare la correzione dell'errore materiale presente nel dispositivo.