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Articolo 77 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Querela di falso

Dispositivo dell'art. 77 Codice del processo amministrativo

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Spiegazione dell'art. 77 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’incidente di falso nel processo amministrativo.
In particolare, si prevede che per dedurre la falsità di un documento occorre alternativamente
  • provare che sia stata già proposta la querela di falso innanzi al Tribunale competente;
  • domandare la fissazione di un termine (la cui durata sarà discrezionalmente stabilita dal GA) entro cui è possibile proporla e depositare nei trenta giorni successivi alla scadenza la prova dell’avvenuta proposizione.
La norma prevede anche che la presentazione della querela determini di norma la sospensione della decisione fino alla definizione del giudizio di falso. Il processo amministrativo, dunque, non prosegue sino a che sulla questione non avrà deciso l’autorità giudiziaria ordinaria, come stabilito dall’art. 8 c.p.a.
Tuttavia, la sospensione non opera e il collegio pronuncia comunque sulla controversia nel caso in cui essa possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità. La rilevanza del documento indicato come falso, quindi, è condizione di ammissibilità dell’incidente di falso.

Massime relative all'art. 77 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1499/2019

Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 del D.Lgs. n. 104/2010 non è tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunità da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo.

Cons. Stato n. 819/2019

I commissari nominati nell'ambito di una gara pubblica, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 non devono aver assolto né possono svolgere una funzione o un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Cons. Stato n. 1119/2016

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è stata dedotta la falsità, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialità e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. omissis).

Cass. civ. n. 13566/2015

Appartiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al Giudice amministrativo, stabilire l'interesse all'impugnazione degli atti amministrativi in applicazione di disposizioni del processo amministrativo ritenute ostative all'esame della domanda di annullamento di essi. (Nel caso di specie, il documento di cui si chiedeva l'annullamento era divenuto irrilevante in conseguenza dell'accertata inoppugnabilità della pronunciata decadenza della concessione edilizia).

Cass. civ. n. 8056/2014

La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull'istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsità, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale (Dichiara inammissibile, Cons. St., 6/8/2012).

Cons. Stato n. 1136/2013

L'art. 77 CPA (D.Lgs. 104/2010), nel fornire una disciplina specifica per il caso che venga proposta querela di falso su un documento oggetto di un ricorso davanti al Giudice Amministrativo, prevede, al comma 4, la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso. Ma stabilisce anche, al comma 2, che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia". Pertanto, la presentazione di una rituale querela di falso di atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia chiaramente dilatoria o infondata (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2010, n. 2017).

Cons. Stato n. 511/2013

Ai sensi dell'art. 79 CPA (d.lgs. n. 104/2010) e dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del giudizio opera soltanto se la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice in quanto questione di carattere pregiudiziale, cioè antecedente logico-giuridico indispensabile la cui soluzione è determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere; in particolare, l'art. 77, comma 2, CPA (d.lgs. n. 104/2010) in applicazione del medesimo principio, dispone che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia" (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1843/2011).

Cons. Stato n. 3400/2012

Il giudizio amministrativo deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, e 77 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione sulla querela di falso proposta innanzi al giudice civile.

Cons. Stato n. 11/2011

Ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il principio fissato dall'art. 9, comma 2, c.p.c., secondo il quale per contestare l'autenticità di un atto pubblico occorre provarne la falsità davanti al giudice ordinario mediante l'apposita querela di falso, trova applicazione anche quando la questione riguarda una controversia giurisdizionale amministrativa.

Cons. Stato n. 3/2010

In base all'art. 43 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie, nel caso sia stata proposta querela di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositare nella segreteria del giudice copia della sentenza che definisce il relativo giudizio entro trenta giorni (termine che per i giudizi elettorali è dimezzato dall'art. 83/12 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie) dalla sua pubblicazione, a pena, se si tratta della parte ricorrente, di decadenza del ricorso.

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