Cons. Stato n. 1499/2019
Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 del D.Lgs. n. 104/2010 non è tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunità da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo.
Cons. Stato n. 819/2019
I commissari nominati nell'ambito di una gara pubblica, ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 non devono aver assolto né possono svolgere una funzione o un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Cons. Stato n. 1119/2016
Ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la sospensione del processo è obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui è stata dedotta la falsità, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialità e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. omissis).
Cass. civ. n. 13566/2015
Appartiene all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al Giudice amministrativo, stabilire l'interesse all'impugnazione degli atti amministrativi in applicazione di disposizioni del processo amministrativo ritenute ostative all'esame della domanda di annullamento di essi. (Nel caso di specie, il documento di cui si chiedeva l'annullamento era divenuto irrilevante in conseguenza dell'accertata inoppugnabilità della pronunciata decadenza della concessione edilizia).
Cass. civ. n. 8056/2014
La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull'istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsità, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale (Dichiara inammissibile, Cons. St., 6/8/2012).
Cons. Stato n. 1136/2013
L'art. 77 CPA (D.Lgs. 104/2010), nel fornire una disciplina specifica per il caso che venga proposta querela di falso su un documento oggetto di un ricorso davanti al Giudice Amministrativo, prevede, al comma 4, la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso. Ma stabilisce anche, al comma 2, che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia". Pertanto, la presentazione di una rituale querela di falso di atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità e se non appaia chiaramente dilatoria o infondata (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2010, n. 2017).
Cons. Stato n. 511/2013
Ai sensi dell'art. 79 CPA (d.lgs. n. 104/2010) e dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del giudizio opera soltanto se la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice in quanto questione di carattere pregiudiziale, cioè antecedente logico-giuridico indispensabile la cui soluzione è determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere; in particolare, l'art. 77, comma 2, CPA (d.lgs. n. 104/2010) in applicazione del medesimo principio, dispone che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia" (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1843/2011).
Cons. Stato n. 3400/2012
Il giudizio amministrativo deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, e 77 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione sulla querela di falso proposta innanzi al giudice civile.
Cons. Stato n. 11/2011
Ai sensi dell'art. 77 del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il principio fissato dall'art. 9, comma 2, c.p.c., secondo il quale per contestare l'autenticità di un atto pubblico occorre provarne la falsità davanti al giudice ordinario mediante l'apposita querela di falso, trova applicazione anche quando la questione riguarda una controversia giurisdizionale amministrativa.
Cons. Stato n. 3/2010
In base all'art. 43 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie, nel caso sia stata proposta querela di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositare nella segreteria del giudice copia della sentenza che definisce il relativo giudizio entro trenta giorni (termine che per i giudizi elettorali è dimezzato dall'art. 83/12 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie) dalla sua pubblicazione, a pena, se si tratta della parte ricorrente, di decadenza del ricorso.