(massima n. 1)
La decisione con cui il Consiglio di Stato non conceda, sull'istanza della parte, un termine per la presentazione della querela di falso innanzi al tribunale ordinario competente, ritenendo - ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - che la controversia devoluta al proprio esame possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale sia stata dedotta la falsitą, non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale (Dichiara inammissibile, Cons. St., 6/8/2012).