(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la sospensione del processo č obbligatoria solo quando sia stata presentata una vera e propria querela di falso; ai sensi del comma 2 di detto articolo, quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dal documento di cui č stata dedotta la falsitā, per avere la questione di falso carattere di pregiudizialitā e per non apparire manifestamente infondata o dilatoria (Riforma della sentenza del T.a.r. omissis).