(massima n. 2)
            La residuale giurisdizione amministrativa sulle controversie  inerenti  a  procedure  concorsuali  per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, co. 4, deve essere limitata a quelle procedure che iniziano  con  l'emanazione  di  un  bando  e  sono caratterizzate  dalla  valutazione  comparativa  dei candidati  e  dalla  compilazione  finale  di  una  graduatoria, la  cui  approvazione,  individuando  i  'vincitori',  rappresenta  l'atto  terminale  del  procedimento, dovendo  escludersi  da  tale  nozione  di  concorso,  la fattispecie  dell'inserimento  in  apposita  graduatoria  di coloro  che  siano  in  possesso  di  determinati  requisiti (anche derivanti dalla partecipazione ai concorsi), che č preordinata  al  conferimento  dei  posti  lavoro  che  si renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione,  colloca  l'ipotesi  fuori  della  fattispecie concorsuale  e  comporta  che  sia  il  giudice  ordinario  a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria.