(massima n. 3)
In tema di prosecuzione del giudizio sospeso a causa di un incidente di costituzionalità, qualora la segreteria del giudice a quo non provveda ad effettuare la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale alla parte ricorrente ovvero appellante del giudizio sospeso, giacché questi non era parte del processo costituzionale, l'istanza di prosecuzione del giudizio, depositata nel termine dimezzato di 45 giorni (per effetto del combinato disposto degli artt. 80, comma 1, e 130, comma 10, c.p.a.) dalla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, è da ritenersi tempestiva, poiché solo a tale pubblicazione si può ricollegare l'effetto di conoscenza legale.