(massima n. 4)
In base all'art. 43 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ora abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie, nel caso sia stata proposta querela di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositare nella segreteria del giudice copia della sentenza che definisce il relativo giudizio entro trenta giorni (termine che per i giudizi elettorali è dimezzato dall'art. 83/12 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ora abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 4, ma applicabile alla fattispecie) dalla sua pubblicazione, a pena, se si tratta della parte ricorrente, di decadenza del ricorso.