Cons. Stato n. 1499/2019
Il codice del processo amministrativo non annovera tra le cause di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un procedimento penale, ancorché relativo ai medesimi fatti di cui si controverte in causa. L'attuale codice di procedura penale ha superato l'idea che il giudizio penale dovesse produrre risultati valevoli in qualsiasi altra sede, restringendo l'autorità extra-penale del giudicato penale alle sole ipotesi di cui all'art. 651 c.p.p.. Il giudice amministrativo, al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 8 co. 2 e 77 del D. Lgs. n. 104/2010 non è tenuto alla sospensione del processo, essendo in questi casi tale scelta rimessa ad una valutazione di opportunità da compiersi in relazione alla rilevanza della pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio amministrativo.
Cass. civ. n. 29394/2018
La controversia relativa all'impugnazione della decisione negativa della Regione su una istanza di assegnazione dei beni infrastrutturali realizzati da un Consorzio industriale in forza di convenzioni con la Cassa del Mezzogiorno (che, dopo il collaudo, avrebbe dovuto trasferire i beni alla Regione ex art. 139 del d.P.R. n. 218 del 1978), appartiene alla giurisdizione del G.A., avendo ad oggetto il mancato esercizio di un potere autoritativo amministrativo, rispetto al quale la titolarità, in capo alla Regione, dei beni da trasferire assume - quale presupposto per l'esercizio del potere medesimo - valenza di questione pregiudiziale, da accertarsi in via incidentale dal G.A. ex art. 8 del c.p.a. (Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/7/2016).
Cass. civ. n. 16959/2018
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dei limiti della cognizione incidentale stabiliti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un error in procedendo, commesso dal giudice amministrativo all'interno della sua giurisdizione. Il principio è stato affermato con riguardo all'art. 8, comma 1, c.p.a. e non è quindi applicabile alla differente ipotesi in cui il giudice amministrativo svolga la propria cognizione in via incidentale su una questione che ad esso è espressamente sottratta, attenendo allo stato delle persone, espressamente riservata alla giurisdizione ordinaria.
Cass. civ. n. 16958/2018
Viola la disposizione di cui all'art. 8 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), il Giudice amministrativo di secondo grado dinanzi al quale sia gravata la sentenza con cui il TAR abbia affermato la illegittimità del provvedimento prefettizio recante l'annullamento della trascrizione del matrimonio contratto da persone dello stesso sesso, che nell'assumere la richiesta decisione abbia svolto argomentazioni muovendo dalla premessa della inesistenza, invalidità o inefficacia, nell'ordinamento interno, di matrimoni celebrati all'estero da persone dello stesso sesso e, dunque, abbia svolto argomentazioni muovendo da una premessa che è insuscettibile di accertamento in via incidentale, a ciò ostando il chiaro dettato dell'art. 8, comma 2, c.p.a..
Cass. civ. n. 16957/2018
In tema di giurisdizione, atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva, conosce, senza efficacia di giudicato, tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale ed ai sensi del medesimo art. 8, comma 2, restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, laddove detto giudice amministrativo, nel pronunciarsi sul ricorso di una coppia gay contro l'annullamento, disposto dal Prefetto, della trascrizione in Italia delle nozze celebrate all'estero, si pronunci sul loro "status" matrimoniale, ponendo la questione a fondamento della decisione di rigetto del ricorso medesimo, viola il prefato art. 8, comma 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, operando una cognizione a sé preclusa. È sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia concernente la trascrivibilità dell'atto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, essendo dalla legge riservate al Giudice Ordinario le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone.
Cons. Stato n. 1000/2011
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 2, 77 e da 126 a 131 del c.p.a. nella parte in cui assegnano alla giurisdizione ordinaria la decisione sulla querela di falso, disponendo, altresì, la sospensione necessaria del processo amministrativo.
Corte cost. n. 151/2009
Le q.l.c. possono essere sollevate in sede cautelare sia quando il giudice non provveda sulla domanda sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere/dovere del giudice di pronunciarsi sulla domanda giudiziale.
Cons. Stato n. 2290/2006
La sospensione dei giudizio, disciplinata dall'art. 295 c.p.c., in quanto espressione dell'esigenza di ordine generale di ovviare a possibili contrasti fra giudicati - e in tal senso immanente nel sistema della giustizia amministrativa comprensivo del rimedio del ricorso straordinario - trova logica applicazione anche nel caso di pendenza di controversia promossa con ricorso straordinario al Capo dello Stato avente contenuto pregiudiziale, atteso il carattere, definitorio della controversia stessa, del relativo provvedimento giustiziale, insuscettibile di annullamento, revoca o riforma da parte dell'amministrazione interessata.