(massima n. 1)
L'art. 77 CPA (D.Lgs. 104/2010), nel fornire una disciplina specifica per il caso che venga proposta querela di falso su un documento oggetto di un ricorso davanti al Giudice Amministrativo, prevede, al comma 4, la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso. Ma stabilisce anche, al comma 2, che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale č dedotta la falsitā, il collegio pronuncia sulla controversia". Pertanto, la presentazione di una rituale querela di falso di atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialitā e se non appaia chiaramente dilatoria o infondata (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2010, n. 2017).