Cons. Stato n. 3099/2019
Le ordinanze ed i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza di cui all'art. consegue che l'art. 135, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 104/2010 non ricomprendono gli atti emessi da autorità non statali per l'ordinaria attività gestionale conseguente alla dichiarazione di emergenza.
Corte cost. n. 164/2018
È dichiarato inammissibile - per assenza del requisito soggettivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da (Omissis), nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale (n. 270 del 2005, n. 52 del 2015, n. 165 del 2017; artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, nn. 1, 1 bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma, della legge n. 18 del 1979; 1, primo comma, 18 bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957; 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lett. a), primo periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993; 8, commi 1, lett. c), e 3, della legge n. 459 del 2001; 4, comma 2, lett. b), della legge n. 28 del 2000; nonché degli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma 1, del codice del processo amministrativo), per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio "diritto elettorale attivo, attraverso il voto" e del proprio diritto elettorale "passivo, attraverso la candidatura", quali "espressioni del potere del popolo". È palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica "Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale", e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante.
Cons. Stato n. 138/2016
Pur dovendosi interpretare restrittivamente gli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), trattandosi di norme eccezionali derogatorie dell'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali regionali, esse vi ricomprendono le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei ciclo rifiuti qualora siano connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 870/2014).
Cons. Stato n. 3849/2015
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), sono espressamente devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio (tra le altre) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro (Riforma della sentenza breve del T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 925/2014).
Cons. Stato n. 2873/2015
Secondo l'art. 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) rientrano nella competenza funzionale del T.a.r. Lazio le controversie relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese, o da ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale (Conferma della sentenza breve del T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, n. 1023/2014).
Corte cost. n. 261/2014
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alia declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
Corte cost. n. 182/2014
La delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 si qualifica espressamente come delega per il riassetto di un settore normativo e abilita il legislatore delegato a intervenire nella disciplina del processo amministrativo, entro i limiti del riordino della normativa vigente; in quanto funzionale a tale ricomposizione sistematica, la delega conferita dall'art. 44 comprendeva espressamente - nell'ambito dei poteri conferiti al legislatore delegato - l'individuazione dell'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti e, quindi, la devoluzione della cognizione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 alla competenza funzionale del TAR Lazio, si fondano sull'espressa attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale.
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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost. - dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) di scioglimento degli organi elettivi del Comune per infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata. Infatti, la scelta legislativa di attribuire alla competenza funzionale del TAR Lazio le controversie relative ai provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 risulta coerente ed adeguata rispetto alla finalità di assicurare tutela a fronte di atti dell'amministrazione centrale dello Stato, oltre che a quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio; il perseguimento di tali fini giustifica e legittima il regime processuale differenziato.
Cons. Stato n. 29/2012
L'art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo che, anche tramite il rinvio all'art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori si riferisce non solo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione. Ne consegue che anche quando il provvedimento impugnato riguardi solo indirettamente la materia dei rigassificatori (nel caso di specie, adozione di proposta di piano paesaggistico per effetto della quale risulta vietata la costruzione di impianti entro determinati limiti dalla battigia) deve ritenersi sussistente la competenza funzionale del TAR Lazio.
Cons. Stato n. 23/2012
Nell'ipotesi in cui sia stato adottato un atto rientrante nella competenza territoriale del T.A.R. periferico e di un atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo, rientrante nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio, introdotta dall'art. 114 del d.lgs. 159/2011 (successivamente trasfuso nell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5) del d.lgs. 195/2011), prevale la competenza funzionale del T.A.R. Lazio con conseguente inapplicabilità delle regole di spostamento per ragioni di connessione, in quanto nell'ordinamento processuale amministrativo la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, prevista per specifiche ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull'esigenza di favorire fin dal primo grado l'omogeneità della giurisprudenza.
Cons. Stato n. 3251/2012
Non sussiste la competenza inderogabile del TAR Lazio nelle controversie concernenti l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica atteso che costituisce attività meramente preparatoria e strumentale rispetto alla "gestione" in senso stretto. Infatti, l'art. 135 del c.p.a., il quale devolve alla competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie relative alla fase di gestione dei servizi di cui trattasi, deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo in quanto norma eccezionale in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Cass. civ. n. 7103/2011
La devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie relative agli atti del gestore del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio, già configurabile in base all'art. 33, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, stante il richiamo ai servizi di pubblica utilità di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, è stata poi espressamente prevista dall'art. 1, comma 552, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di Impianti di generazione di energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, conv., con modificazioni, nella L. 9 aprile 2002, n. 55, successivamente confermata dall'art. 41, L. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del Tar del Lazio per le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale ed, infine, ribadita dell'art. 133, comma 1, lett. o, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che all'art. 4, comma 1 n. 43 dell'allegato 4 ha abrogato il citato art. 41), con riferimento a tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della p.a. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.