(massima n. 2)
In tema di espropriazione per pubblica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo di cui all'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327 deve contenere l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti, e ciò sia che l'avviso avvenga personalmente, sia che esso avvenga in forma collettiva, tenendo presente che le modalità de quibus, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva.