(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia stato adottato un atto rientrante nella competenza territoriale del T.A.R. periferico e di un atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo, rientrante nella competenza funzionale del T.A.R. Lazio, introdotta dall'art. 114 del d.lgs. 159/2011 (successivamente trasfuso nell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), n. 5) del d.lgs. 195/2011), prevale la competenza funzionale del T.A.R. Lazio con conseguente inapplicabilitą delle regole di spostamento per ragioni di connessione, in quanto nell'ordinamento processuale amministrativo la competenza funzionale del T.A.R. Lazio, prevista per specifiche ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull'esigenza di favorire fin dal primo grado l'omogeneitą della giurisprudenza.