(massima n. 1)
Pur dovendosi interpretare restrittivamente gli artt. 14 e 135 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), trattandosi di norme eccezionali derogatorie dell'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali regionali, esse vi ricomprendono le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei ciclo rifiuti qualora siano connesse alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Parziale riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, n. 870/2014).