(massima n. 2)
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alia declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.