(massima n. 1)
Non č fondata la questione di legittimitā costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull'istanza cautelare, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, l'eventuale accoglimento della questione prospettata dal rimettente porterebbe a consentire alla parte di adire un giudice incompetente, ossia individuato in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza, e di ottenere da questi una pronuncia cautelare; č evidente che sarebbe proprio tale opzione processuale a determinare la lesione, tra gli altri, dei principi enunciati dagli artt. 24 e 111 Cost.