(massima n. 1)
Non sussiste la competenza inderogabile del TAR Lazio nelle controversie concernenti l'affidamento della gestione dei rifiuti a seguito di procedura di evidenza pubblica atteso che costituisce attivitą meramente preparatoria e strumentale rispetto alla "gestione" in senso stretto. Infatti, l'art. 135 del c.p.a., il quale devolve alla competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, le controversie relative alla fase di gestione dei servizi di cui trattasi, deve essere interpretato in senso letterale e restrittivo in quanto norma eccezionale in deroga all'ordinaria competenza territoriale dei Tribunali Amministrativi Regionali.