(massima n. 1)
L'art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo che, anche tramite il rinvio all'art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori si riferisce non solo ai provvedimenti concernenti l'autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione. Ne consegue che anche quando il provvedimento impugnato riguardi solo indirettamente la materia dei rigassificatori (nel caso di specie, adozione di proposta di piano paesaggistico per effetto della quale risulta vietata la costruzione di impianti entro determinati limiti dalla battigia) deve ritenersi sussistente la competenza funzionale del TAR Lazio.