(massima n. 1)
Escluso che l'impossibilitā di difendersi personalmente nel giudizio di appello violi il diritto di difesa costituzionalmente garantito, atteso che ai sensi dell'art. 24, comma 2, Cost., l'inviolabilitā del diritto di difesa si caratterizza in primo luogo come diritto alla difesa tecnica, che si realizza mediante la presenza di un difensore dotato dei necessari requisiti di preparazione tecnico-giuridica, in grado di interloquire con le controparti e con il giudice, di modo che le ipotesi di difesa "personale" devono essere considerate, nel nostro ordinamento, eccezioni, proprio in considerazione della natura inviolabile del diritto di difesa e del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.