(massima n. 1)
Nel processo amministrativo la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede, sul piano strettamente procedurale, che l'atto di intervento č proposto al giudice davanti al quale pende la controversia principale, deve contenere le generalitā dell'interventore, le ragioni su cui si fonda, la sottoscrizione della parte, il patrocinio del difensore e la relativa procura ex artt. 22, comma 2, e 24, CPA; č notificato a tutte le altre parti, costituite e non, nel giudizio principale (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, n. 6704/2013).