(massima n. 1)
Il ricorso elettorale d'appello proposto dalla parte personalmente č inammissibile perché, ai sensi dell'alt. 95, comma 6, D.Lgs. n. 104/2010, ai giudizi di impugnazione non si estende la possibilitā, prevista dal combinato disposto dagli artt. 22, comma 1, e 23 del D.Lgs. n. 104/2010 per i giudizi dinanzi al giudice di primo grado, di difendersi personalmente, con la conseguenza che non č applicabile nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'art. 23, comma 1, dello stesso D.Lgs. 104/2010, nella parte in cui prevede la possibilitā di difesa personale delle parti nei giudizi in materia elettorale.