(massima n. 1)
La cessazione del patrocinio obbligatorio ad opera dell'Avvocatura dello Stato di Poste Italiane S.p.a., succeduta nei rapporti gią facenti capo al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni esplica effetto anche in ordine al luogo di notifica di ogni atto giudiziale e sentenza, che l'art. 11, comma 2, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 individua nell'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autoritą che ha pronunziato la decisione.