(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), le parti devono avvalersi obbligatoriamente del ministero di avvocati ammessi al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. L'appello al Consiglio di Stato deve, ai sensi dell'art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), riportare la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 22, comma 3, CPA (secondo il quale la parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il Giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.