La norma in esame, dapprima dedicata alla
garanzia convenzionale, adesso contiene le norme sulla
responsabilità del venditore.
Quest’ultimo è responsabile per qualunque vizio di conformità del bene che si provi esistente al momento della sua consegna e che si manifesti entro il termine massimo di due anni.
La stessa forma di garanzia è prevista con riferimento ai beni con elementi digitali, relativamente ai quali si ammette una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il
contratto preveda anche la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
La garanzia opera solo per i difetti preesistenti alla vendita e non per quelli prodotti dall’
acquirente; tuttavia, tutti i difetti che vengono a manifestarsi entro un anno dall’acquisto (prima sei mesi) si presumono come preesistenti alla vendita, salvo prova contraria da parte del venditore (il quale dovrà dimostrare che il vizio è stato determinato da un uso non conforme da parte del
consumatore acquirente).
L’azione diretta a far valere i difetti che il venditore non abbia dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi, sempre decorrenti dalla consegna, fatta eccezione per i beni usati, per il quali le parti possono convenire un diverso termine prescrizionale, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno.
L’inutile decorso del
termine di prescrizione, tuttavia, non impedisce al consumatore,
convenuto in
giudizio per l’
esecuzione del contratto, di far valere i rimedi che gli vengono messi a disposizione ex
art. 135 bis del codice consumo, ovvero di chiedere il ripristino della conformità, una riduzione proporzionale del prezzo, o ancora la
risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite in quella stessa norma.
Va sottolineato che a seguito della riforma operata dal D.lgs. n. 170/2021 è stato eliminato l’obbligo, sussistente in capo al consumatore, di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
Tale modifica, tuttavia, vale per tutte le vendite concluse successivamente al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del citato D.lgs. 170/2021, mentre deve ritenersi ancora in vigore per quelle concluse anteriormente a tale data.
Per queste ultime il consumatore, non appena si accorge del vizio, deve farne denuncia al venditore, ossia deve comunicare al venditore il difetto riscontrato entro 60 giorni da quando si è verificato.
La denuncia può essere sia verbale che scritta, anche se non vi è dubbio che la forma scritta è pur sempre preferibile al fine di munirsi di adeguata prova di aver adempiuto a tale onere.
Si ritiene il caso di precisare che la garanzia da responsabilità del venditore, funziona in modo diverso a seconda che la vendita avvenga tra un consumatore ed un professionista ovvero tra un professionista ed un altro professionista.
Infatti, la disciplina del codice del consumo si applica esclusivamente nelle vendite tra consumatori e professionisti, ma non nel secondo caso (es. nel caso di acquisto di un’auto destinata all’uso personale e non lavorativo, ovvero di un computer, così come nella conclusione di un contratto di telefonia).
Nel secondo caso, invece, ossia quello della vendita da professionista a professionista, continuerà a trovare applicazione la disciplina meno garantista dettata dal codice civile.