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Articolo 133 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Responsabilità del venditore

Dispositivo dell'art. 133 Codice del consumo

1. (1)Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135 bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata interamente modificata dall'art. art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
(2) Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Spiegazione dell'art. 133 Codice del consumo

La norma in esame, dapprima dedicata alla garanzia convenzionale, adesso contiene le norme sulla responsabilità del venditore.
Quest’ultimo è responsabile per qualunque vizio di conformità del bene che si provi esistente al momento della sua consegna e che si manifesti entro il termine massimo di due anni.
La stessa forma di garanzia è prevista con riferimento ai beni con elementi digitali, relativamente ai quali si ammette una possibile estensione della responsabilità nel caso in cui il contratto preveda anche la fornitura continuativa del contenuto digitale per più di due anni.
La garanzia opera solo per i difetti preesistenti alla vendita e non per quelli prodotti dall’acquirente; tuttavia, tutti i difetti che vengono a manifestarsi entro un anno dall’acquisto (prima sei mesi) si presumono come preesistenti alla vendita, salvo prova contraria da parte del venditore (il quale dovrà dimostrare che il vizio è stato determinato da un uso non conforme da parte del consumatore acquirente).

L’azione diretta a far valere i difetti che il venditore non abbia dolosamente occultati si prescrive in 26 mesi, sempre decorrenti dalla consegna, fatta eccezione per i beni usati, per il quali le parti possono convenire un diverso termine prescrizionale, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno.
L’inutile decorso del termine di prescrizione, tuttavia, non impedisce al consumatore, convenuto in giudizio per l’esecuzione del contratto, di far valere i rimedi che gli vengono messi a disposizione ex art. 135 bis del codice consumo, ovvero di chiedere il ripristino della conformità, una riduzione proporzionale del prezzo, o ancora la risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite in quella stessa norma.

Va sottolineato che a seguito della riforma operata dal D.lgs. n. 170/2021 è stato eliminato l’obbligo, sussistente in capo al consumatore, di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
Tale modifica, tuttavia, vale per tutte le vendite concluse successivamente al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del citato D.lgs. 170/2021, mentre deve ritenersi ancora in vigore per quelle concluse anteriormente a tale data.
Per queste ultime il consumatore, non appena si accorge del vizio, deve farne denuncia al venditore, ossia deve comunicare al venditore il difetto riscontrato entro 60 giorni da quando si è verificato.
La denuncia può essere sia verbale che scritta, anche se non vi è dubbio che la forma scritta è pur sempre preferibile al fine di munirsi di adeguata prova di aver adempiuto a tale onere.

Si ritiene il caso di precisare che la garanzia da responsabilità del venditore, funziona in modo diverso a seconda che la vendita avvenga tra un consumatore ed un professionista ovvero tra un professionista ed un altro professionista.
Infatti, la disciplina del codice del consumo si applica esclusivamente nelle vendite tra consumatori e professionisti, ma non nel secondo caso (es. nel caso di acquisto di un’auto destinata all’uso personale e non lavorativo, ovvero di un computer, così come nella conclusione di un contratto di telefonia).
Nel secondo caso, invece, ossia quello della vendita da professionista a professionista, continuerà a trovare applicazione la disciplina meno garantista dettata dal codice civile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 133 Codice del consumo

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A. P. chiede
mercoledì 04/06/2025
“Buon pomeriggio
mi rivolgo a voi per ricevere assistenza in merito a una problematica riguardante la garanzia legale su una moto elettrica da me acquistata.

In data 19/06/2024 ho immatricolato una moto elettrica acquistata presso una concessionaria italiana rivenditrice della marca.
A causa di un problema tecnico al motore verificato anche con perizia tecnica da parte della concessionaria come difetto di fabbrica, il veicolo è fermo dal mese di novembre 2024.
La concessionaria si è interfacciata con un’officina specializzata in motori elettrici (sempre italiana da dove poi li importano dall'estero), che ha rapporti diretti con la casa madre per la gestione della garanzia ed ha spedito il motorino solo ad aprile 2025. Quindi è stato fermo da novembre 2024 ad aprile 2025 nella concessionaria dove l'ho acquistata. Poi l'anno spedito all'officina autorizzata ed è ancora lì giugno 2026.

Ad oggi, 04/06/2025, la moto è ancora in attesa della sostituzione del motore, che mi è stato confermato sarà effettuata in garanzia. Tuttavia, mi è stato riferito che il periodo di fermo non comporterebbe alcuna proroga della garanzia legale, e che quindi il tempo trascorso in officina sarebbe da considerarsi “perso” ai fini della durata della garanzia.

Vorrei sapere se, ai sensi della normativa italiana (Codice del Consumo), la garanzia legale di 24 mesi dalla consegna debba essere sospesa durante i periodi in cui il bene è inutilizzabile per un difetto riconosciuto e in attesa di intervento.
Chiedo inoltre se sussistano i presupposti per far valere il mio diritto alla proroga del termine della garanzia legale e se sia eventualmente possibile richiedere un risarcimento per il prolungato fermo, considerato che da novembre 2024 non ho potuto utilizzare il veicolo.

Chiedo inoltre se sussistano i presupposti per:
- un eventuale risarcimento danni per il prolungato fermo (es. danno da mancato utilizzo);
- un eventuale intervento formale verso il venditore o la casa madre per sollecitare la risoluzione della questione in tempi certi.

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 12/06/2025
L’art. 133 del Codice del Consumo addossa al venditore la responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni.
Detta garanzia copre soltanto i difetti originari del bene, senza tutelare quelli sopravvenuti dovuti all’uso, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non originali, ecc.

Ai sensi dell’art. 135 bis del codice consumo, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
La scelta tra riparazione e sostituzione è a discrezione del consumatore, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati.

L’art. 135 ter del codice consumo dispone che la riparazione o la sostituzione sono effettuate: senza spese; entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'art. 135 quater del codice consumo nel caso in cui: il venditore non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione, oppure non abbia effettuato la riparazione o la sostituzione come dovuto per legge, ove possibile, oppure abbia rifiutato di rendere conformi i beni; si manifesti un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; il venditore abbia dichiarato - o risulti chiaramente dalle circostanze - che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Nel caso di specie, è stato attivato il rimedio della riparazione del bene, mediante sostituzione di una parte difettosa (il motore); ciò prevede che il venditore debba ripristinarlo senza spese per il cliente, entro un congruo periodo di tempo e senza notevoli inconvenienti.
La scelta del rimedio della riparazione, tuttavia, non esclude la possibilità di avvalersi, in seguito, di quello della risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo di acquisto del bene.
Infatti, il consumatore può scegliere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo.

A tal proposito, la giurisprudenza ritiene che, qualora la sostituzione o la riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, “il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità” (Cass. 10453/2020; Cass. 1082/2020; Cass. 18610/2017).

Ciò comporta che, allo stato attuale, è possibile chiedere la risoluzione del contratto, che prevede la restituzione del bene a spese del venditore e la restituzione del prezzo pagato.

Un ulteriore rimedio, nell’eventualità di un termine eccessivamente lungo per la riparazione del mezzo, consiste nella possibilità di agire per il risarcimento del danno da mancato utilizzo del bene stesso.
L’art. 135 septies del codice consumo, infatti, rimanda alle norme generali del codice civile per la disciplina dell’eventuale risarcimento del danno, contenuta nell’art. 1218 del c.c..

Non esiste, invece, alcuna norma che preveda una sospensione della garanzia; in caso di ritardo nella riparazione di un prodotto in garanzia, questa non si estende automaticamente, ma il termine biennale continua a decorrere dalla data di acquisto.
Recentemente è stata emanata la Direttiva UE 2024/1799, che - nel disciplinare la riparazione dei beni a livello comunitario, al fine di incentivare i consumatori a scegliere il rimedio della riparazione per rendere conformi i beni - ha inteso estendere il periodo di responsabilità del venditore di 12 mesi, qualora il consumatore, il quale si trovi nella scelta tra sostituire un bene o farlo riparare in forza della garanzia legale, opti la riparazione quale rimedio per rendere conformi i beni.
Tale direttiva, tuttavia, non è ancora stata recepita in Italia.

In ogni caso la responsabilità ricade sul venditore, il quale avrà successivamente diritto di regresso nei confronti del proprio fornitore, nonché a ricaduta sino alla casa madre, per i costi eventualmente sostenuti in relazione agli interventi in garanzia (art. 134 del codice consumo).

Tanto premesso, si conferma la possibilità di intervenire nei confronti del venditore (responsabile nei confronti del cliente finale) per concedere un termine ragionevole per la riparazione del mezzo; in difetto di adempimento, sarà possibile anche optare per la risoluzione del contratto di vendita. Viene fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche a causa del mancato utilizzo per un tempo irragionevole.

L. N. chiede
martedì 10/09/2024
“Buongiorno, sono possessore di un'auto del 2016, ho sempre eseguito i tagliandi in casa madre fino al raggiungimento dei 4 anni, poi, usando prodotti consigliati da XXX (casa madre), ricambi e scadenze corrette effettuavo i vari tagliandi dal mio meccanico di fiducia.
La scorsa settimana, durante appunto l'ultimo tagliando viene trovato sulla copertura paramotore inferiore, un troncone di bullone, si nota che nel telaio dove è fissato il trapezio ruota dx, manchi appunto un bullone. Da un'analisi risulta "strappato", come se la coppia di serraggio o il tipo di materiale, non fosse corretto. Vorrei sapere se sia un mio diritto chiedere a XXX di ,in primis capire come un bullone si sia potuto "strappare" e chiaramente di addossarsi il costo per ripristinare la rottura e di assicurarsi che tutta la bulloneria della vettura sia conforme alle specifiche costruttive. Temo per la mia sicurezza e per quella dei miei cari. Credo altresì che dopo 8 anni, ( non ho più un contratto di garanzia) danni di questo tipo debbano comunque essere riconosciuti, soprattutto per una questione di sicurezza.”
Consulenza legale i 17/09/2024
Va premesso che la risposta al presente quesito presuppone una valutazione di tipo tecnico riguardante la natura e le presumibili cause del problema riscontrato, valutazione che certamente non possiamo compiere in questa sede.
Ad ogni modo, allo stato attuale, una eventuale responsabilità della casa produttrice dell’autovettura appare quanto meno improbabile, dato il tempo trascorso dall’acquisto e dalla consegna del veicolo e considerando i limiti di tempo stabiliti dalla legge non solo per l’azione ordinaria relativa ai vizi della cosa venduta (un anno dalla consegna), ma anche per la responsabilità derivante da difetti di conformità del bene, prevista quando l'acquirente sia un consumatore, a condizione che tali difetti si siano verificati nei due anni dalla consegna (art. 133 del Codice del Consumo).
Inoltre, anche non volendo tenere conto dei termini ormai scaduti, il produttore potrebbe facilmente obiettare come non possa escludersi una responsabilità proprio del meccanico di fiducia che ha eseguito gli ultimi tagliandi e si è occupato dell'auto. Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi: ad ogni modo è bene rivolgersi a un tecnico che sia imparziale e che permetta di stabilire la reale causa del difetto, escludendo magari altri fattori come, ad esempio, eventi esterni o l’usura dovuta al tempo.

M. P. chiede
mercoledì 03/04/2024
“Gentili avvocati/e,

sono proprietario di una X (benzina e GPL) comprata nel 2017 e quindi oggi ampiamente fuori garanzia. Su quest'auto sono sempre stati fatti con regolarità tutti i tagliandi di controllo annuali (e tutti in officine autorizzate X).

Nella primavera del 2022 si è accesa la spia del motore, ho portato l'auto in officina (sempre autorizzata X) e mi è stato diagnosticato un guasto agli iniettori del GPL che comportava la loro sostituzione.

Ho chiesto il preventivo e davanti alla cifra considerevole ho chiesto se era possibile risparmiare qualcosa. L'officina mi ha proposto di non usare iniettori originali ma iniettori "normali", questo ha comportato una piccola riduzione del prezzo del ricambio (circa 30%).

Ho effettuato l'intervento di riparazione (sostituzione degli iniettori del GPL) nel luglio 2022.

Un paio di mesi fa si è accesa nuovamente la spia del motore, ho portato l'auto alla stessa officina e mi è stato nuovamente diagnosticato un guasto agli iniettori del GPL che comporta una loro nuova sostituzione, faccio notare che con quelli installati a luglio 2022 ho percorso solo 30.000 km.

Pensando che sulle riparazioni in officina ci fosse sempre una garanzia di due anni ho chiesto che la nuova sostituzione venisse fatta a loro spese.

La risposta dell'officina però è stata che la sostituzione degli iniettori non può essere fatta in garanzia perché a luglio 2022 non ho montato un ricambio originale e sui ricambi non originali la garanzia è di solo un anno, quindi già scaduta.

La domanda che vi pongo è questa: davvero devo pagare per intero la sostituzione degli iniettori del GPL, nonostante mi siano stati da loro sostituiti a luglio 2022 solo perché non ho usato ricambi originali X?

Vi metto in allegato il preventivo fattomi nel 2022 (la modifica a mano è stata fatta quando ho chiesto di usare iniettori non originali), la fattura relativa alla riparazione del 2022 ("20220722_Fattura.pdf") e il preventivo avuto oggi per la sostituzione degli iniettori ("20240322B_Preventivo.pdf").

Se per caso fosse vero che c'è una garanzia che posso far valere vi sarei grato se poteste citarmi gli articoli di legge interessanti ed eventuali sentenze di cui siete a conoscenza, in modo da poterli usare nel caso decidessi di scrivere al loro ufficio legale.

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 10/04/2024
Quando ci si rivolge ad un'officina per effettuare delle riparazioni, si è tutelati ai sensi del Decreto legislativo 06/09/2005, n. 206 (Codice del Consumo). Naturalmente, il presupposto perché si applichi tale disciplina è che il soggetto rivesta la qualità di consumatore.

In particolare, per le riparazioni effettuate in officina, si ha diritto alla garanzia di due anni prevista dall'art. 133 del Codice del Consumo, ossia la garanzia che si applica nel caso di prodotti acquistati dal consumatore. Sulla base di tale norma, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da tale momento. Il meccanico che effettua la riparazione e fornisce i pezzi di ricambio, come in questo caso, è considerato venditore, e pertanto è responsabile ai sensi della norma.

Nel caso in cui, invece, il meccanico presti solo la manodopera, installando pezzi di ricambio forniti dal consumatore stesso, la garanzia biennale non si applica.

Per far valere tale garanzia, il consumatore può proporre azione entro 26 mesi dalla consegna dei beni, e quindi dall'installazione dei pezzi di ricambio, e ha diritto alla riparazione o sostituzione, chiaramente gratuita, o agli altri rimedi previsti dall'art. 135 bis del Codice del Consumo.

A questo punto, fatta salva tale previsione, resta da capire se vi sono dei casi in cui la garanzia può avere una durata inferiore, come affermato dall'officina.
L'officina sostiene che la garanzia sarebbe, nel caso in esame, di un anno, in quanto "ricambi non originali", ed effettivamente sulla fattura n. 4640 del 22/07/2022 viene indicato, come nota a piè di pagina, che "C=I ricambi originali OPEL forniti a pagamento sono garantiti 12 mesi a partire da oggi come da Condizioni Generali di Garanzia". Con la lettera/simbolo C in fattura vengono indicati anche gli iniettori GPL di cui si discute.

Occorrono quindi ulteriori considerazioni. In primo luogo, l'officina parlerebbe di "ricambi non originali", ma nella fattura gli iniettori acquistati sarebbero indicati, sulla base della predetta nota a piè di pagina, come ricambi originali.

In secondo luogo, l'art. 133 del Codice del Consumo, in merito alla garanzia, non fa particolari distinzioni sui prodotti. Quindi, nel caso di pezzi di ricambio, questa si intende applicabile sia ai pezzi nuovi che ai pezzi rigenerati. Relativamente, invece, ai pezzi usati, l'ultimo comma dell'art. 133 prevede che, nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità del venditore, nonché il termine di prescrizione dell'azione, ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Ancora, si sottolinea che, ex art. 130, comma 4 del Codice del Consumo, il difetto di conformità è escluso (e quindi il consumatore non ha a disposizione i rimedi previsti dalla legge) se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti dall'art. 129 comma 3 e 130, comma 2 del Codice del Consumo, e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Fatte queste precisazioni, la situazione va ricostruita come segue.
Ai fini dell'applicazione della garanzia biennale non appare rilevante che si tratti di prodotti "originali" o "non originali". Al massimo, la garanzia è esclusa se l'acquirente è stato informato che i prodotti avevano caratteristiche che si discostavano dai requisiti oggettivi di conformità, purché abbia espressamente e separatamente accertato tale scostamento. Quindi, in questo caso, servirebbe un documento scritto che provi ciò per far si che la garanzia sia esclusa.
La garanzia può essere ridotta ad un anno? Sì, ma se si tratta di prodotti usati, e sempre che ci sia un accordo tra le parti, altrimenti la garanzia è, per legge, di due anni, e questo a tutela del consumatore.
Non sembra che qui si stia trattando di prodotti usati, e in ogni caso non appare sufficiente l'indicazione in fattura, che peraltro non è firmata dall'acquirente.

Occorre quindi soffermarsi su questo particolare aspetto. L'officina effettivamente indica espressamente in fattura che la garanzia è solo di 12 mesi, e richiama alle Condizioni Generali di Garanzia. Di queste condizioni l'acquirente ha preso effettivamente visione? C'è qualche documento firmato in cui accetta espressamente tale garanzia?
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che esista la possibilità di ridurre a 12 mesi la garanzia, ma esclusivamente nel caso di prodotti usati, come prevede la norma predetta. E "ricambi non originali" non corrisponde a "ricambi usati", tralasciando che, in ogni caso, nella nota a piè di pagina della fattura si parla di "ricambi originali". In ogni caso, per ridurre la garanzia a 12 mesi, nel caso di prodotti usati, occorre un accordo delle parti, che dovrebbe comunque risultare da un documento scritto e sottoscritto, non ritenendosi sufficiente la presentazione di una mera fattura non sottoscritta.

Pertanto, l'acquirente può provare a far valere la garanzia biennale di cui all'art. 133 del Codice del Consumo nei confronti dell'officina, chiedendo appunto la riparazione o sostituzione. Le motivazioni dell'officina per negare la garanzia appaiono carenti, e la stessa non sembra, dalle informazioni fornite, neppure contestare la difettosità del prodotto, limitandosi semplicemente a parlare di "pezzi non originali". Tra l'altro, si ribadisce che, nella nota a piè di pagina, si parla di garanzia di 12 mesi per ricambi originali, quindi dalla fattura i prodotti appaiono contraddistinti come originali.