Sostituisce l’originario art. 135 e, per quanto non previsto, rinvia alle norme del Codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della
risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del
danno.
Il vecchio art. 135 non faceva alcun cenno alla facoltà per il
consumatore di chiedere il ristoro del pregiudizio patito; tale lacuna aveva fatto sorgere alcune difficoltà interpretative, anche se la giurisprudenza aveva ritenuto che il diritto risarcitorio dovesse in ogni caso trovare il proprio fondamento nel rinvio alla disciplina codicistica.
La norma attuale, invece, ha risolto ogni dubbio al riguardo.
Come può notarsi, il legislatore ha voluto dettare alcune norme di coordinamento tra il corpus civilistico ed il codice di settore, così ribadendo il concetto della soggezione dei contratti di vendita dei beni di consumo alle disposizioni del Codice Civile, per quanto non diversamente disposto.
La norma in esame ha lo scopo di incrementare ulteriormente il livello di tutela del consumatore prevedendo che, oltre ai diritti previsti dalle norme relative alla vendita dei beni di consumo, lo stesso potrà godere di tutti quei diritti che la legge italiana gli riconosce e che non sono disciplinati dalle norme esaminate in questa sezione del Codice del Consumo.