L’art. 135
ter si occupa di dettare secondo quali precise modalità deve essere riparato o sostituito un bene.
Viene intanto stabilito che il
consumatore ha diritto di avvalersi di entrambi i rimedi:
- senza spese
- entro un congruo lasso di tempo
- senza notevoli inconvenienti.
Inoltre, si precisa che nessun
corrispettivo o indennizzo può essere richiesto al consumatore per aver fatto un uso normale del bene nel periodo antecedente la sostituzione.
Si ricorda che la scelta della soluzione (riparazione o sostituzione) spetta unicamente al consumatore, il quale, comunque, non può pretendere di preferire quella tra le due soluzioni che risulti eccessivamente onerosa per il venditore rispetto ad un'altra.
Così, ad esempio, se il cellulare appena acquistato non solo può essere riparato, ma il costo dell'intervento è anche minimo se rapportato al valore del bene, allora il consumatore non può pretendere la sua sostituzione; al contrario se presenta un
grave difetto, non immediatamente riparabile e comunque con un costo simile a quello della sostituzione, allora può pretendere la sostituzione con un prodotto
ex novo.
E’ possibile chiedere la sostituzione del prodotto difettoso tutte le volte in cui il consumatore riscontri un evidente difetto di produzione, fabbricazione o conservazione, tale da pregiudicarne in modo rilevante la funzionalità o il valore.
La sostituzione può essere richiesta anche quando il prodotto in apparenza funziona bene, ma non corrisponde con esattezza a quello indicato nella pubblicità o reclamizzato dallo stesso venditore.
In questi casi si parla di difetto di conformità del prodotto, per tale intendendosi un prodotto che:
a) non risponde alla descrizione fatta dal venditore;
b) non possiede le caratteristiche e le qualità pubblicizzate e descritte sull’etichettatura;
c) non è idoneo all'utilizzo voluto dal consumatore e comunicato al venditore;
d) non è idoneo agli scopi per i quali si usano beni dello stesso tipo;
e) non è completo di tutti gli accessori e delle istruzioni;
f) non è aggiornato secondo quanto previsto dal contratto di vendita (il riferimento è in particolare ai beni che contengono elementi digitali);
g) non corrisponde alla descrizione del campione o del modello che il venditore ha mostrato al consumatore prima della conclusione del contratto.
Con particolare riferimento agli acquisti compiuti a far data dal 1 Gennaio 2022, il difetto o la non conformità del prodotto riscontrato entro i primi 12 mesi (fino al 31 Dicembre 2021 questo termine era di 6 mesi) si presume esistente sin dal momento dell’acquisto.
Ciò comporta che viene fatto gravare sul venditore l’onere di fornire una prova contraria, ossia dimostrare che il prodotto in realtà non aveva alcun difetto nel momento in cui è stato venduto e consegnato al consumatore.
Solo dal dodicesimo mese scatta l'inversione dell'onere della prova, ovvero sarà il consumatore a dover dimostrare che il difetto era presente sin dal momento in cui è entrato in
possesso del bene.
Per quanto concerne la riparazione, secondo quanto risulta dalla norma in esame, la stessa deve essere effettuata entro un congruo termine dalla richiesta e non deve arrecare al consumatore notevoli disagi, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale egli ha acquistato il bene.
La legge non indica in maniera specifica cosa deve intendersi per “termine congruo”, limitandosi a stabilire che tale termine dipende dalla natura del bene e dallo scopo per il quale il prodotto è stato acquistato.
Così se un’attesa di 40 giorni per la riparazione di un frigorifero può senza alcun dubbio essere considerata eccessiva, visto che comporta inconvenienti significativi per il consumatore, la stessa cosa non si può dire per un qualsiadi altro prodotto di non primaria necessità.
Ad ogni modo, secondo quanto risulta anche dalle pronunce giurisprudenziali sul tema, per "
termine congruo" va necessariamente inteso un intervallo di tempo breve, anche perché non avrebbe senso acquistare un prodotto e poi privarsene per settimane o mesi perchè in riparazione.
Pertanto, qualora il termine dovesse protrarsi particolarmente, si reputa opportuno inoltrare al venditore una lettera di messa in mora, attraverso cui intimargli un termine ultimo per la riparazione oppure la definitiva sostituzione del bene.
In tal modo, peraltro, ci si creano i presupposti per ottenere la
risoluzione del contratto per
inadempimento; infatti, nel caso in cui il venditore non dovesse restituire il prodotto nei tempi fissati con la lettera di diffida e messa in mora, il consumatore avrebbe tutto il diritto di pretendere, anche giudizialmente, la restituzione di quanto versato per l'acquisto.