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Articolo 1 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Oggetto e ambito di applicazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 1 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

  1. a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
  2. 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
  3. 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;
  4. b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);
  5. c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
  6. d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
  7. e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

  1. a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
  2. b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell'articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt).]

Massime relative all'art. 1 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cons. Stato n. 8/2019

Nell'ambito di una gara pubblica le stazioni appaltanti, nell'esercizio della generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione sono comunque vincolate alla preferenza accordata dalla legge ai criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all'elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte.

Cons. Stato n. 6133/2018

I criteri di aggiudicazione nell'ambito di una gara pubblica sono finalizzati a garantire la possibilità di una concorrenza effettiva tra i partecipanti e sono accompagnati da specifiche finalizzate a consentire la verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Cons. Stato n. 5/2018

Anche nello svolgimento dell'attività autoritativa, l'amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l'invalidità del provvedimento e l'eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell'interesse legittimo), anche le norme generali dell'ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull'interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell'altrui scorrettezza. Nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell'aggiudicazione, nell'ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento. Detta responsabilità può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. Affinché nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia ma-turato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione.

C. giust. UE n. 144/2018

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE e previsti all'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente l'esclusione di due «syndicates» membri dei Lloyd's of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd's of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

C. giust. UE n. 408/2017

Allorché una procedura di aggiudicazione è oggetto di una pubblicazione del bando di gara, si deve ritenere che la data in cui l'amministrazione aggiudicatrice risolve definitivamente la questione se si debba o meno indire preventivamente una gara per l'aggiudicazione dell'appalto è quella del giorno di detta pubblicazione. Pertanto, è a tale data che occorre valutare la legittimità delle condizioni relative a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

C. giust. UE n. 701/2017

L'assegnazione di spazi destinati allo svolgimento di servizi aeroportuali può essere legittimamente esclusa dall'applicazione della normativa di derivazione europea sugli appalti pubblici. In tali circostanze, infatti, il contratto relativo alla messa a disposizione dello spazio in discussione non può essere qualificato come "appalto di servizi", atteso che l'ente gestore dell'aeroporto non acquisisce un servizio fornito dal prestatore in cambio di un corrispettivo. La direttiva 96/67, applicabile per la sua "specialità" in queste fattispecie, prevede il rispetto di criteri di trasparenza e non discriminazione che devono comunque essere tenuti distinti dalla procedimentalizzazione propria della più complessa disciplina appaltistica.

C. giust. UE n. 27/2016

II principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

C. giust. UE n. 425/2015

La Corte di Giustizia ha esaminato il caso del mancato deposito, insieme all'offerta, dell'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità volto a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici: secondo i giudici comunitari, la normativa degli Stati membri (nella specie, italiana) può introdurre norme che consentano a un'amministrazione aggiudicatrice di prevedere, in questo caso, che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da un appalto pubblico, dato che ciò non osta ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva. Laddove, però, tale protocollo preveda che debbano essere rese delle dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi, ad esempio, in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti (oppure, che non si sia accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura), la Corte è chiara nell'affermare che l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente dalla procedura.

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A. P. chiede
martedì 13/12/2022 - Piemonte
“Gentili,

ho una attività di consulenza per l'ambito culturale e ricreativo in forma sas di cui sono titolare.

Nel corso del 2022 la mia attività ha prestato servizi ed emesso fatturazione nei confronti di una associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, della quale sono Presidente.

Ci siamo avvalsi di tali servizi all'interno dello svolgimento di alcuni affidamenti fatti dalla pubblica amministrazione. Tali servizi sono stati rivolti allo svolgimento di compiti di carattere intellettuale e formativo.

Oggi la PA che ha assegnato i fondi contesta tali fatture perchè le ritiene emesse dal medesimo soggetto che amministra l'ets.

Cosa possiamo fare? Tali prestazioni sono state erogate con la massima professionalità ed hanno comportato spese e incombenze per la sas di cui sono titolare. Ci sono possibilità che tali documentazioni siano accettate dalla PA? È possibile produrre della documentazione in tale proposito?”
Consulenza legale i 28/12/2022
Dalla lettura della documentazione inviata a corredo del quesito, sembra che la motivazione data per negare la richiesta di rimborso per la prestazione dei servizi di consulenza non risieda in dubbi circa l’effettivo svolgimento di tali servizi o sulle professionalità a tal fine impiegate, bensì nell'assenza di terzietà e di trasparenza nella procedura di scelta del contraente, ai sensi del Codice degli appalti, che secondo l’Università sarebbe applicabile in quanto il finanziamento del progetto proviene da fondi pubblici.
In sostanza, secondo l’Università la società a cui affidare i servizi di consulenza avrebbe dovuto essere scelta mediante una procedura concorrenziale ed evitando il conflitto di interessi.
Tanto premesso, si nota che le Università statali in effetti, quali enti non economici, fanno parte delle “amministrazioni aggiudicatrici” tenute all’applicazione della normativa in tema di appalti pubblici (art. 3 del codice appalti).
Lo stesso Codice, inoltre, considera gli appalti e le concessioni dei servizi culturali (v. Allegato IX) tra gli ambiti di applicazione delle norme in esso contenute; le Linee Guida n. 17 approvate dall’ANAC con deliberazione n. 382 del 27 luglio 2022, in ogni caso, chiariscono che sono estranee all’applicazione del Codice medesimo, anche se realizzate a titolo oneroso, tutte le attività di co-progettazione, co-programmazione e accreditamento disciplinate dall’art. art. 55 del codice terzo settore.
Il nostro caso sembra ricadere nella seconda fattispecie citata (non trattandosi di un appalto o concessione, bensì di un finanziamento per lo svolgimento di attività culturali), oltre al fatto che il bando stesso e le norme in esso richiamate non specificano che – ai fini dell’ammissione al rimborso delle spese – le associazioni debbano a propria volta scegliere eventuali contraenti mediante una procedura ad evidenza pubblica.
Pertanto, l’affermazione dell’Università sull’automatico “trasferimento” degli obblighi nascenti dal Codice appalti sull’associazione sembra forse un po’ affrettata, posto anche che il Codice prende anche in considerazione il caso di finanziamento pubblico quale presupposto per la sua applicazione (v. articolo 1), ma si riferisce a importi decisamente superiori a quello in discussione.
D’altro canto, è difficile negare l’esistenza del tema del conflitto di interessi, sia perché – nel momento in cui l’università deve autorizzare esborsi in denaro - è comunque tenuta ad applicare i principi di trasparenza e buona amministrazione e a dare dunque precise giustificazioni della spesa, sia perché anche gli amministratori degli enti del terzo settore sono soggetti ai principi fissati dall’art. art. 2475 ter del c.c. (v. art. art. 27 del codice terzo settore).
Alla luce di quanto sopra scritto, si potrebbe replicare in un’ottica difensiva all’Università che sussistono dubbi sull’applicabilità al caso di specie del Codice contratti pubblici e, soprattutto, sostenere la propria richiesta di rimborso citando ad esempio tutti i rimedi eventualmente attuati nel caso di specie per evitare il rischio di conflitto di interessi e per assicurare un qualche grado di concorrenzialità nella scelta della società alla quale sono stati affidati i servizi di consulenza (ad es. un confronto tra preventivi).
Tuttavia, bisogna tenere conto che, trattandosi di denaro pubblico, non è semplice fare in modo che la P.A. ritorni sulla propria iniziale decisione, in quanto gli stessi funzionari sono a loro volta soggetti a stringenti controlli.