(massima n. 1)
L'assegnazione di spazi destinati allo svolgimento di servizi aeroportuali può essere legittimamente esclusa dall'applicazione della normativa di derivazione europea sugli appalti pubblici. In tali circostanze, infatti, il contratto relativo alla messa a disposizione dello spazio in discussione non può essere qualificato come "appalto di servizi", atteso che l'ente gestore dell'aeroporto non acquisisce un servizio fornito dal prestatore in cambio di un corrispettivo. La direttiva 96/67, applicabile per la sua "specialità" in queste fattispecie, prevede il rispetto di criteri di trasparenza e non discriminazione che devono comunque essere tenuti distinti dalla procedimentalizzazione propria della più complessa disciplina appaltistica.