(massima n. 1)
La Corte di Giustizia ha esaminato il caso del mancato deposito, insieme all'offerta, dell'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità volto a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici: secondo i giudici comunitari, la normativa degli Stati membri (nella specie, italiana) può introdurre norme che consentano a un'amministrazione aggiudicatrice di prevedere, in questo caso, che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da un appalto pubblico, dato che ciò non osta ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva. Laddove, però, tale protocollo preveda che debbano essere rese delle dichiarazioni secondo le quali il candidato o l'offerente non si trovi, ad esempio, in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati o offerenti (oppure, che non si sia accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura), la Corte è chiara nell'affermare che l'assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del candidato o dell'offerente dalla procedura.