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Articolo 27 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Conflitto di interessi

Dispositivo dell'art. 27 Codice del terzo settore

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 27 Codice del terzo settore

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Anonimo chiede
venerdģ 18/11/2022 - Marche
“Sono consigliere e presidente di una fondazione di di diritto privato.
Lo statuto prevede che i tre consiglieri nominati al momento della costituzione durino in carica a vita salvo dimissioni, morte o revoca.
Due di questi consiglieri si trovano al momento in conflitto di interessi con la fondazione (sono dipendenti, ed uno di loro anche membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa che conduce in locazione i beni della fondazione).
Il loro comportamento, finalizzato fra l'altro ad evitare di far pagare i canoni di affitto al locatore, sta danneggiando la Fondazione.
Intendo procedere alla loro revoca e sono a chiedere:
posso agire in qualità di presidente della fondazione nell'interesse della stessa?
Quale è il giudice competente per il giudizio di revoca?
Data la delicatezza della questione chiedo che la risposta non venga pubblicata sul sito.
Saluti”
Consulenza legale i 24/11/2022
La fondazione di cui è presidente è definita dall’atto costitutivo quale ente del terzo settore, a cui si applica il Codice del terzo settore, D. Lgs n.117 del 2017, anche per espressa previsione contenuta nell’art. 1 dello statuto.

Ai sensi dell’art. 27 del codice terzo settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del c.c., che disciplina il conflitto di interesse degli amministratori.
I contratti da questi conclusi per conto proprio o di terzi con la fondazione possono essere annullati, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; vieppiù, le decisioni adottate dal consiglio dal consiglio con voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi, qualora cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli altri amministratori.

Per quanto concerne la revoca degli amministratori, l’art. 25 del c.c. si occupa del controllo sull’amministrazione delle fondazioni.
La norma prevede che l'autorità governativa, nello specifico il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (come previsto dall’art. 5 del DPR 361/2000): esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Al comma 2 dispone che l'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Al comma 3 stabilisce che le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Infine, l’art. 29 del codice terzo settore conferisce all’organo di controllo della fondazione la facoltà di agire ai sensi dell’art. 2049 del c.c. nel caso in cui rilevi che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla fondazione; in detta eventualità, potranno denunciare i fatti mediante ricorso al tribunale ordinario competente.

In relazione a caso esposto, si ritiene corretto segnalare la situazione all’autorità governativa competente, la quale dovrà prendere le opportune determinazioni in relazione all’eventuale revoca degli amministratori; al contempo, si consiglia di segnalare la questione all’organo di controllo della fondazione, così da metterlo in condizione di esperire l’azione di cui all’art. 2409 del c.c..